La data di consumazione della frode fiscale ai fini del calcolo della prescrizione coincide con quella di effettiva presentazione della dichiarazione fiscale fraudolenta.

Con la sentenza numero 35458/2024 – depositata il 30/09/2024, la sezione terza penale della Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema giuridico della prescrizione del delitto tributario previsto e punito dall’art.2 d.lgs. n.74/2000 che il giudice di merito deve accertare a prescindere dalla data del commesso reato contestata nel capo di imputazione

Nel caso di specie la difesa del ricorrente aveva censurato l’impugnata sentenza della Corte territoriale che non aveva dichiarato l’estinzione del reato dovuta al maturarsi della prescrizione nelle more tra la sentenza di primo grado ed definizione del giudizio di appello.

La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la superiore tesi difensiva ed annullato senza rinvio la sentenza impugnata statuendo quanto segue:

Il ricorso proposto nell’interesse di [omissis]   è fondato.

Il motivo unico – con cui il ricorrente si lamenta della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e individua, quale momento consumativo del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al periodo di imposta 2012, la data di presentazione della dichiarazione annuale il 18/09/2013 – è fondato.

Invero, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato istantaneo, che si perfeziona al momento in cui la dichiarazione annua le è presentata agli uffici finanziari ( ex multis, Sez. 3, n. 3957 del 26/10/ 2021 Rv. 282710).

Appare dunque corretto  individuare,  quale  tempus  commissi  delicti,  il 18/09/2013, effettiva  data di presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2012, anziché il 18/09/ 2014, erroneamente  indicato nel capo d’imputazione.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA