Bancarotta per distrazione: ricorre l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità quando la cessione del ramo di azienda pregiudica sensibilmente le ragioni creditorie.

Con la sentenza numero 38423/2024 – depositata il 18/10/2024, la sezione quinta penale della Corte di cassazione, si è nuovamente pronunciata sui presupposti che devono ricorrere affinché il giudice di merito possa applicare l’aggravante del danno patrimoniale del danno di rilevante gravità  (art. 219, comma primo legge fallimentare), che comporta un aumento di pena sino alla metà di quella comminabile per fatti di bancarotta fraudolenta o semplice.

Nel caso di specie la difesa dell’imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza di appello che aveva denegato la richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante in parola, considerato che la condotta incriminata di  cessione di ramo di azienda, ritenuta integrante il delitto di bancarotta distrattiva, era intervenuta undici mesi prima della declaratoria di fallimento, in forza di una scelta imprenditoriale alla quale non poteva attribuirsi carattere distrattivo, posto che essa rientrava pienamente nella sfera di autonomia privata dell’imprenditore.

La Corte di legittimità ha ritenuto destituita di fondamento la tesi difensiva validando il giudizio espresso dal giudice di merito per le ragioni che seguono:

“……..In secondo luogo, il giudice del rinvio ha illustrato i caratteri della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità nel caso concreto, rilevando che la condotta fraudolenta aveva totalmente svuotato la struttura aziendale della società fallita; che la cessione del ramo d’azienda era avvenuta per un corrispettivo esiguo e neppure versato; che l’atto di cessione aveva cagionato un ingente danno al ceto creditorio, come poteva evincersi dai profitti realizzati dalla società cessionaria negli anni successivi.

Per quanto riguarda l’intensità del dolo, il giudice del rinvio ha spiegato che essa era apprezzabile in relazione al momento della cessione, avvenuta quattro mesi prima della messa in liquidazione della società e nello stesso anno della declaratoria di fallimento”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA