Reati tributari: è sempre utilizzabile nei confronti del consulente fiscale la documentazione spontaneamente consegnata alla G.D.F..

E’ il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, con la sentenza numero 38130/2024 – depositata il 17/10/2024, che ha rigettato il motivo di ricorso dell’imputato che lamentava l’inutilizzabilità dei documenti sequestrati presso la società di consulenza fiscale della quale risultava titolare, valorizzati in sede processuale  per accertare, anche in suo danno, la sussistenza del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano condannato, in concorso con altri, il titolare di uno studio di consulenza che  aveva procurato ad alcuni clienti false fatture di trasporto emesse da società cartiere così integrando la fattispecie prevista e punita dall’art. 8 d.lgs. n.74/2000.

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello denunciando vizio di legge in ordine alla utilizzabilità dei documenti contenuti nella memoria di un pen drive perché acquista illegittimamente senza il rispetto delle formalità di legge, al di fuori della procedura connessa all’attività di perquisizione e sequestro probatorio.

La Corte di legittimità ha ritenuto destituita di fondamento la tesi difensiva ricordando quanto segue in linea con la stabile giurisprudenza di legittimità:

“La Corte territoriale ha osservato che [omissis] ha consegnato la pen drive in occasione della verifica amministrativa degli agenti, i quali, alla sua presenza, avevano fatto una copia e gliela avevano restituita. Questo procedimento è avvenuto alla presenza e sotto il diretto controllo dell’imputato, per cui non c’è stato bisogno né della perquisizione né del sequestro né dell’espletamento di altre formalità, come a esempio la predisposizione di una copia forense.

Peraltro, nell’atto di appello non si era doluto dell’inutilizzabilità dei documenti contenuti nella pen drive, ma aveva piuttosto adombrato che le fatture indicate nel capo d’imputazione fossero diverse da quelle rinvenute nel dispositivo.

La giurisprudenza ritiene legittima l’acquisizione da parte della polizia giudiziaria della documentazione alla stessa spontaneamente consegnata, posto che la perquisizione e il sequestro non costituiscono, nella fase delle indagini preliminari, i soli mezzi mediante i quali raccogliere prove documentali (tra le più recenti, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 03; si veda altrsì Sez. 2, n. 4176 del 15/12/2010, dep. 2011, Greco, Rv. 249206 – 01, relativa alla consegna spontanea di una scheda telefonica da parte dell’imputato in assenza del suo difensore). 

Perciò, non sono coerenti con le risultanze processuali le eccezioni relative all’inutilizzabilità  della documentazione”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA