Reati tributari: il bagaglio tecnico del commercialista depone negativamente per la revoca degli arresti domiciliari.

Con la sentenza numero 38806/2024 – depositata il 22/10/2024, la terza sezione penale della Corte di cassazione, si è pronunciata sulla legittimità della misura custodiale disposta nei confronti dell’indagato – esercente l’attività professionale di commercialista – con particolare riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della limitazione della libertà personale.

Secondo l’ipotesi accusatoria accolta dal G.i.p. che ha disposto la misura degli arresti domiciliari e validata dal Tribunale del riesame che l’ha confermata,  il professionista si era reso responsabile del reato di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione dei reati di frode fiscale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti secondo il seguente meccanismo: alcune società esterovestite emettevano fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altra impresa presente sul territorio nazionale e facente capo allo stessa organizzazione  che le utilizzava, al fine di fruire di manodopera a basso costo (formalmente alle dipendenze delle società con sede estera che omettevano sistematicamente il pagamento dei contributi e delle tasse) e per abbattere il reddito di impresa e le relative imposte.

Contro l’ordinanza del Tribunale della Libertà interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, denunciando vizio di legge e di motivazione del provvedimento impugnato che aveva ritenuto sussistente il rischio di reiterazione del reato nonostante l’incensuratezza del professionista e la collaborazione dimostrata nel corso delle indagini.

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per le ragioni indicate nel segmento di motivazione di seguito riportato:

“Ugualmente immune da censure è il giudizio sulle esigenze cautelari. E invero il Tribunale del Riesame, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione dei reati, unica delle esigenze ravvisate, ha rimarcato ( pag. 16 ss. dell’ordinanza impugnata) il lungo tempo interessato dalle numerose condotte contestate, protrattesi  per  vari  anni,  essendo  stato  inoltre  evidenziato  che pur a fronte della sua formale condizione di incensurato, è stato più volte e anche di recente denunciato per associazione a delinquere, sostituzione di persona e diversi reati in materia tributaria, risultando inoltre il ricorrente debitore nei confronti dell’Erario per una somma di oltre dieci milioni di euro.

È   stata   dunque   ritenuta   inevitabile   l’applicazione   della   misura  degli   arresti domiciliari, ciò in ragione dell’estrema scaltrezza  dell’indagato  nel perpetrare reati di  natura tributaria,  potendo  contare su plurime conoscenze nel settore.

Orbene, con  tali  considerazioni,  non  manifesta mente  illogiche,  il  ricorso  non  si confronta adeguatamente, per cui deve ritenersi che, anche in punto di esigenze cautelari, non vi sia spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive”

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA