Costituisce reato la mera detenzione di un disturbatore telefonico se finalizzata al disturbo delle altrui comunicazioni.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale, con la sentenza numero 39275/2024 (depositata il 29/10/2024), che si è nuovamente pronunciata sul perimetro punitivo dell’art. 617 bis c.p., dando continuità alla stabile giurisprudenza di legittimità sedimentata intorno all’interpretazione della norma incriminatrice.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 617 bis e 707 c.p. perché sorpreso nell’ingiustificata detenzione di un disturbatore di frequenze c.d. “Jammer” e di arnesi da scasso, ritenendo che il possesso del disturbatore fosse finalizzato ad impedire la comunicazione tra gli impianti di antifurto ed i proprietari del bene violato.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello denunciando, per quanto di interesse per la presente nota, vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata per avere confermato la sentenza di condanna di primo grado sulla base della mera condotta di detenzione del dispositivo elettronico.
La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la superiore tesi difensiva ricordando quanto segue in linea con la stabile ermeneusi di legittimità:
“…Non è in dubbio che il reato di cui all’art. 617-bis c.p. si configura solo se le apparecchiature oggetto delle condotte incriminate sono finalizzate ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente, per cui il delitto non ricorre nell’ipotesi in cui si utilizzi un disturbatore telefonico, al fine di impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l’apparecchio ( ex multis Sez. 6, n. 39279 del 16/05/2018, Gullà, Rv. 273768).
Non di meno va evidenziato che, diversamente da come dimostra di credere il ricorrente, quella configurata dalla disposizione citata è fattispecie incriminatrice integrata da una pluralità di condotte alternative tra loro, delle quali quella di “installazione” è solo una tra queste, risultando parimenti punita anche la mera detenzione dei dispositivi sopra descritti e addirittura la condotta di colui che si limita a procurarsi uno di essi, sempre che, come detto, tale condotta sia finalizzata ad interferire con le altrui comunicazioni.
La Corte territoriale non si è discostata da tali principi, limitandosi a desumere la destinazione del dispositivo ad essere utilizzato per interferire con eventuali sistemi d’allarme che comunicano con il loro titolare via telefono in ragione del contestuale rinvenimento a bordo della vettura dell’imputato di arnesi da scasso. In tal senso i giudici del merito hanno dunque ritenuto in maniera tutt’altro che illogica che le cose
rinvenute nel possesso del [omissis] rappresentassero lo strumentario necessario per commettere dei furti, mentre la destinazione del Jammer ad ostacolare l’eventuale intercettazione delle comunicazioni dello stesso imputato è oggetto di indimostrata asserzione difensiva, tanto più che il dispositivo in questione, per come descritto dalla sentenza e nel ricorso, è un mero disturbatore di frequenze e dunque appare logicamente incompatibile con l’impiego genericamente ipotizzato dal ricorrente.
Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato anche in ragione della mera detenzione del dispositivo, condotta che, come detto, deve ritenersi tipica una volta comprovata la destinazione altrettanto tipica dello stesso”.
In linea con la sentenza in commento si segnala l’arresto giurisprudenziale che segue: https://studiolegaleramelli.it/2020/05/19/installazione-di-apparecchiature-volte-ad-intercettare-o-impedire-comunicazioni-o-conversazioni-telefoniche-non-risponde-del-delitto-punito-dallart-617-bis-c-p-il-soggetto-che-utilizzi-uno-j/#:~:text=Menu%20Menu-,Installazione%20di%20apparecchiature%20volte%20ad%20intercettare%20o%20impedire%20comunicazioni%20o,comunicazioni%20da%20lui%20stesso%20intrattenute
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