Accesso abusivo a sistema informatico per il superiore gerarchico che utilizza le credenziali di un suo sottoposto.
Questa è la decisione assunta dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale, con la sentenza numero 40295/2024 (depositata il 31/10/2024) chiamata a scrutinare la legittimità della decisione cui erano pervenuti, concordemente, i giudici di merito che avevano condannato l’imputato per il reato previsto e punito dall’art. 615 ter c.p.
Nei primi due gradi di giudizio era stata accertata la consumazione del reato in parola da parte del giudicabile perché, quale impiegato presso una struttura ricettivo-alberghiera, chiedendo ed ottenendo da altra dipendente, gerarchicamente a lui subordinata, le credenziali di accesso al sistema informatico protetto aziendale per l’archiviazione e la gestione a fini promozionali del parco clienti comprensivo di circa 90.000 schede individuali, faceva accesso abusivo al predetto sistema informatico per scopi estranei al mandato ricevuto
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello denunciandone vizio di legge e di motivazione, sostenendo la liceità dell’operato dell’imputato in ragione della sua apicale rispetto a quella ricoperta dalla titolare del diritto all’uso delle credenziali e come tale legittimato a chiedere le credenziali alla lavoratrice subordinata ed a farne uso.
La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la superiore tesi difensiva affermando il principio che segue:
“…..Deve, in definitiva, affermarsi che viola le direttive (quand’anche implicite, ma chiare) del datore di lavoro il dipendente che, pur in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al titolare delle credenziali di accesso ad un sistema informatico aziendale, se le faccia rivelare per farvi ingresso senza averne specifica autorizzazione: essendo sufficiente a rendere manifeste tali direttive la stessa protezione dei dati mediante credenziali di accesso (su tale ultima parte, vedasi Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Rv. 242084-01)”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA