Bancarotta semplice documentale per l’imprenditore che colposamente non vigila sulla regolare tenuta della contabilità societaria da parte del commercialista.

Con la sentenza numero 40752/2024 – depositata il 06/11/2024, la sezione quinta penale della Corte di cassazione, si è pronunciata sul tema giuridico dell’elemento psicologico che connota il reato di bancarotta semplice documentale, dando continuità al principio di diritto secondo il quale per la punibilità è sufficiente accertare la colpa dell’imprenditore (ovvero dell’amministratore della società nella bancarotta impropria) che non osserva l’obbligo giuridico della regolare tenuta della contabilità dettato dagli artt.2214 e ss. cod. civ.

Nel procedimento sottoposto allo scrutinio di legittimità era stata affermata da parte dei giudici del doppio grado di merito la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 217, comma 2 e 224, legge fall. perché, in qualità di amministratore della società [omissis] srl, nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, teneva i libri e le scritture contabili in modo irregolare e incompleto.

Per quanto di interesse per la presente nota si segnala che la difesa del giudicabile con l’interposto ricorso per cassazione, denunciava vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto ascrivibile a colpa la condotta del ricorrente nonostante questi avesse fatto affidamento sull’operato del commercialista, incaricato della tenuta della contabilità della società, in ordine all’entità dei debiti gravanti sulla stessa.

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso statuendo quanto segue in linea con l’orientamento dettato dalla stabile giurisprudenza di legittimità:

“…………..Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta semplice costituisce un reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, il quale sanziona la mancanza o irregolare tenuta di libri e scritture contabili anche per negligenza nella sorveglianza delle persone alle quali sia stato eventualmente affidato l’incarico della tenuta (Sez. 5, n. 1274 del 21/10/1975, dep. 1976, Salvati, Rv. 132048; Sez.  5, n. 3936  del  11/11/1975, dep. 1976, Pievani, Rv. 132911; Sez. 5, n. 333 del 14/10/1982, dep. 1983, Simonato, Rv. 156919).

La punibilità anche a titolo di colpa è stata ritenuta desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l’imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia,  Rv. 228701).

Alla punibilità del reato anche a titolo di colpa, non è stato ritenuto di ostacolo il tenore dell’art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di “previsione espressa” non equivale a quella di “previsione esplicita” e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez . 5, n. 38598 del 09/07/2009, Romano, Rv. 244823 – O l i Sez. 5, n. !;) 3210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133- 02).

Invero, a norma degli artt. 2214 e ss. cod. civ., l’imprenditore che esercita un’attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Egli può avvalersi dell’opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l’attività da essi svolta nell’ambito dell’impresa. In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell’attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge.

Tale principio opera non solo nel caso di delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta documentale), bensì anche nel caso di inquadrabilità della condotta in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice). Anche in tale ipotesi, l’imprenditore non va esente da responsabilità per aver affidato a un collaboratore le operazioni contabili, dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall’imprenditore medesimo. Trattasi, peraltro, di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta da rigorosa prova contraria (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 – 01; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 – dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez.5,n.11931  del   27/01/2005,   De  Franceschi,   Rv.  231707; Sez.  5, n.  709   del01/10/1998 – dep. 1999, Mollo, Rv. 212147; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 -dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268).

D’altra parte, questa Corte ha osservato che in tema di bancarotta semplice, la colpa dell’imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava un duplice onere, e cioè tanto quello di un’oculata scelta del professionista incaricato con connessa eventuale culpa in eligendo, tanto quello di controllarne l’operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015,Cutrera, Rv. 265138 – 01; Sez. 5, n. 32586 del 10/07/ 2007, Centola, Rv. 237105; Sez. 5, n.12765 del 16/05/1989,Brioglio, Rv. 182124 – 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato e fatto corretta applicazione di tali principi, ravvisando la colpa dell’imputato nell’essersi disinteressato non solo di  aggiornare la  contabilità,  ma  altresì  di  vigilare  al riguardo, non potendo il semplice affidamento ad un professionista della tenuta della contabilità, liberarlo dagli obblighi su di lui gravanti. D’altra parte, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di aver fornito al professionista incaricato tutte le indicazioni e la documentazione necessaria per la corretta tenuta delle scritture contabili”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA