Il dolo della bancarotta documentale specifica è provato dalla concomitanza tra la mancata consegna della contabilità e la svendita di beni sociali.
Con la sentenza numero 41187/2024 – depositata l’08/11/2024, la sezione quinta penale della Corte di cassazione, si è pronunciata sul tema giuridico della prova della colpevolezza che connota il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica che ricorre nell’ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione, in tutto o in parte, i libri e le altre scritture contabili, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori.
Nel procedimento in disamina la questione di diritto era stata sottoposta nuovamente allo scrutinio di legittimità a seguito di un primo annullamento disposto dalla Suprema corte per difetto di motivazione ravvisato nella sentenza di merito in ordine all’elemento psicologico del reato che, come noto, richiede la prova del dolo specifico da parte dell’agente.
Secondo la difesa la sentenza resa dalla Corte di appello, quale giudice del rinvio dalla cassazione, era nuovamente viziata per non avere motivato in modo convincente sulla volontà dell’imputato di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, si è sostenuto solo assertivamente enunciata nella ribadita pronuncia di condanna.
La Corte di legittimità ha opinato diversamente e rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione resa dalla Corte territoriale congrua ed in linea con i principi di diritto fissati dalla stabile giurisprudenza di legittimità, considerato che la condotta di occultamento dei libri contabili contestata nell’imputazione, si inseriva in un preciso e funzionale disegno di nascondere le vicende societarie nello stesso arco temporale in cui erano avvenute le repentine e concomitanti manovre di svendita di beni sociali.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA