Art.10 d.lgs.n.74/2000: la difesa che intende provare la distruzione e non l’occultamento delle scritture contabili deve assolvere il relativo onere nel corso del processo.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione sezione terza penale con la sentenza 41422/2024 (depositata il 12/11/2024) chiamata allo scrutinio di legittimità in riferimento ad una contestazione del delitto tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili
Secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza in commento, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, riconosciuto il giudicabile responsabile di plurimi reati tributari compreso quello previsto e punito dall’art.10 d.lgs. n.74/2000.
Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale e per quanto qui di interesse, si segnala che con un motivo di ricorso la difesa aveva sostenuto che la condotta tenuta dall’imputato doveva qualificarsi come di distruzione e non di occultamento delle scritture contabili: ciò avrebbe determinato la retrodatazione della data del commesso reato ai fini della declaratoria di prescrizione di parte delle condotte addebitate.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito vengono riportati i passaggi della motivazione della sentenza in disamina di interesse per la presente nota che danno ulteriore continuità a principi già fissati nella giurisprudenza di legittimità:
“ E’ insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità che «La condotta del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (già previsto dall’art. 4, comma primo, lett. b) L.. n. 516 del 1982) consiste nella distruzione o nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
A differenza della distruzione che realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l’occultamento – che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell’ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione» (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239).
La diversa struttura del reato ha delle ricadute ai fini della decorrenza del relativo termine prescrizionale: in un caso, ove si tratti di reato istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è conclusa l’attività di distruzione delle scritture; mentre, nel caso di reato permanente, perdurando l’obbligo di esibizione finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, la prescrizione inizierà a decorrere solo a partire dalla conclusione dell’accertamento tributario (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340), momento in cui possono essere considerati esauriti gli effetti dell’illecito.
Il ricorrente sostiene che, per il principio del favor rei, si dovrebbe ipotizzare che le condotte contestate si riferiscano alla ipotesi di distruzione delle scritture nell’anno fiscale di riferimento di ciascuna, cosicché, con riferimento agli anni di imposta dal 2013 al 2016, parte delle condotte avrebbero dovuto essere dichiarate estinte per sopravvenuta prescrizione alla data di pronuncia della sentenza di appello.
Ritiene il Collegio, conformemente all’indirizzo affermato da Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898, che la formulazione dell’imputazione, nell’indicare prioritariamente la condotta di occultamento dei documenti, debba essere interpretata nel senso che la contestazione concernesse in via principale proprio l’attività di occultamento e solo, in via subordinata, non essendo stati rinvenuti i documenti in questione, ne avrebbe ipotizzato, quasi come prudenziale previsione di chiusura, l’avvenuta distruzione.
Sarebbe stato, pertanto, compito del ricorrente, laddove avesse inteso giovarsi della contestazione di distruzione documentale, solo subordinatamente ipotizzata dalla pubblica accusa, dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile in questione era stata non semplicemente occultata ma, addirittura, distrutta, sia la collocazione temporale di tale distruzione.
Non essendosi in tal senso operato il ricorrente nella fase di merito del presente giudizio, la censura deve essere dichiarata inammissibile”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.