Omicidio colposo per il ginecologo che agisce secondo le linea guida senza adeguare il proprio operato al caso clinico concreto.
Questo è il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, con la sentenza 40316/2024 (depositata il 04/11/2024) tornata ad affrontare il tema della responsabilità del sanitario con particolare riferimento alla valutazione della componente psicologica del reato.
Nel caso di specie la Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio da un precedente annullamento della Cassazione, aveva confermato la penale responsabilità accertata dal primo giudice del ginecologo rinviato a giudizio perché ritenuto responsabile di non avere valutato correttamente i segni clinici e lo stato della paziente, già cesarizzata due volte con algie pelviche, omettendo di predisporre ed eseguire in maniera costante il controllo cardiotocografico e il monitoraggio della ripresa del travaglio dei suoi effetti sulla pregressa cicatrice isterotomia e con la mancata tempestiva la diagnosi di pericolo di rottura della parete uterina, evento verificatosi con seguente choc emorragico e lipotimia successiva, determinanti la grave sofferenza del neonato poi deceduto.
Contro la sentenza resa dalla Corte di appello e per quanto qui di interesse, si segnala che con una motivo di ricorso la difesa aveva chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, si riconosceva il rispetto delle linee guida da parte dell’agente, mentre dall’altro si censurava il mancato monitoraggio continuo della partoriente ritenuto perché necessario nel caso concreto
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che le linee guida che non prescrivevano il continuo monitoraggio erano inadeguate al caso concreto in rapporto allo specifico rischio di rottura dell’utero, di tal ché il sanitario avrebbe dovuto disattenderle secondo buona prassi medica, dovendosi individuare nel concreto quale condotta doverosa (omessa) il monitoraggio costante della paziente, presidio che con elevato grado di probabilità avrebbe sortito un effetto salvifico.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.