Bancarotta distrattiva per l’amministratore che vende l’auto aziendale non registrata al P.R.A. dopo la dichiarazione di fallimento.

Con la sentenza numero 42555/2024 – depositata il 20/11/2024, la sezione quinta penale della Corte di cassazione, si è pronunciata nuovamente sul tema giuridico della condotta materiale del delitto di bancarotta per distrazione, dirimendo la seguente fattispecie: l’auto aziendale oggetto del contestato reato fallimentare era stata dapprima acquista dall’impresa collettiva in bonis e poi alienata a terzi dopo la sentenza dichiarativa di fallimento

I due passaggi di proprietà erano intervenuti tra i contraenti con scritture private cui non era seguita l’annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico.

Per quanto di interesse per la presente nota, si segnala che la difesa del giudicabile con l’interposto ricorso per cassazione, denunciava vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che l’omessa annotazione al  P.R.A. non consentiva di ritenere acquisito al patrimonio sociale il bene mobile (non registrato) e quindi mancava il presupposto per  la successiva attività di distrazione contestata dal PM e ritenuta provata dai giudici del doppio grado di merito.

La Corte di legittimità, affrontando l’inedita questione giuridica, ha rigettato l’interposto il ricorso e fissato il principio di diritto che segue:

“…Altrettanto correttamente, la sentenza impugnata ha ritenuto che al momento di tale cessione la società [omissis] era proprietaria del veicolo per averlo acquistato dalla società   [omissis ]srl.

A tal fine non assume alcun rilievo la circostanza, dedotta dal ricorrente, per cui il contratto di compravendita tra le due società non era stato registrato al PRA.

Invero, nel nostro sistema la registrazione (così come la trascrizione per i beni immobili), costituisce il regime di pubblicità e di opponibilità degli atti riguardanti taluni beni mobili, cd. appunto registrati e, specificamente, gli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali sui detti beni.

Essa, tuttavia, non ha effetto costitutivo, in quanto non determina il trasferimento del diritto reale, né è elemento di perfezionamento del contratto, né requisito per l’acquisto del diritto; essa neppure attiene alla efficacia del contratto nei confronti dei terzi, posto che esso ha efficacia erga omnes. La registrazione (così come la trascrizione) costituisce piuttosto un criterio risolutore dei conflitti, attenendo alla apponibilità del contratto ai terzi, i quali vantino posizioni giuridiche in conflitto con quelle dell’acquirente.

Pertanto, in modo logico e coerente la Corte territoriale ha ritenuto che la mancata registrazione del contratto di compravendita intercorso tra la società [omissis]        srl e la [omissis] non escludesse l’acquisto della proprietà dell’auto da parte della [omissis].

Benché non registrato al PRA, tale atto aveva comunque determinato l’effetto traslativo del bene, mentre nessuno dei creditori della società [omissis]         aveva opposto al fallimento della stessa il mancato compimento delle formalità della registrazione, di tal che non veniva in rilievo la regola sancita dall’art. 45 legge fall.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA