La transazione in sede civile tra il condominio e l’amministratore (imputato) non configura una ipotesi di remissione tacita di querela.

Con la sentenza numero 44374/2024 (depositata il 04/12/2024),  la sezione seconda penale della Corte di cassazione, si è pronunciata sull’interessante questione giuridica della persistente (o meno) efficacia della querela sporta dai condomini contro l’amministratore pro – tempore dell’Ente di gestione, ai fini della procedibilità dell’azione penale, quando la questione di natura civilistica sottesa al giudizio penale risulta definita tra le parti in via transattiva.

Nel caso esaminato la querela era stata sporta originariamente nei confronti dell’amministratore da otto condomini, sei dei quali l’avevano successivamente rimessa a seguito dell’accordo transattivo intervenuto tra imputata e condominio, poi ratificato con delibera assembleare non impugnata.

Il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di proscioglimento in favore dell’imputata nel presupposto che si vertesse in ipotesi di remissione tacita di querela.

Il Procuratore generale impugnava la suddetta decisione opinando in senso diametralmente opposto sostenendo la perdurante efficacia della querela perché non rimessa da tutti i querelanti.

La Corte di legittimità, accogliendo  il ricorso per cassazione interposto dal PG, ha fissato i principi di diritto riportati nel segmento di motivazione di seguito riportata:

……. Né può ritenersi operare, così come prospettato dal procuratore generale e dalla difesa  dell’imputata  nelle rispettive conclusioni riportate in epigrafe,  un’ipotesi di remissione tacita da parte dei due condomini non remittenti per effetto della  omessa impugnazione della delibera assembleare di transazione della controversi a pendente con l’imputata , precedente amministratore del condominio; a tal proposito va ricordato che in tema di remissione tacita è stato affermato dalla Corte di legittimità che non integra remissione tacita della querela l’accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno  e la sottoscrizione  di un atto di quietanza  da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontà di persistere nell’istanza punitiva (Sez. 5, n. 10426 del 10/01/2024 , Rv. 286111 – o 1); in precedenza si era già stabilito che la transazione del danno non costituisce fatto incompatibile con la volontà di presentare querela e, quindi , non integra la remissione tacita di querela  (Sez. 5, n. 4 3 072 del  17/10/2007 ,  Rv. 2385 01 – 01) .

Proprio in applicazione di tali principi va pertanto escluso che nel caso di querela sporta da più condomini la decisione assunta dall’ assemblea di condominio di transazione della controversia comporti remissione di querela da parte di quei soggetti che non abbiano impugnato tale provvedimento, posto che l’ assenza di  espressa remissione  non può essere sostituita dalla mancata  impugna zione  di una delibera dell’ assemblea  dei  condomini”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA