Negata la causa di non punibilità del fatto tenue all’imprenditore che non versa i contributi previdenziali per un’intera annualità anche se poi ripiana il debito prima del processo.
Questo è la decisione assunta dalla Corte di cassazione – sezione terza penale con la sentenza numero 45803/2024 – depositata il 13/12/2024, che ha affrontato la questione giuridica della rilevanza processuale che assume il pagamento del debito contributivo effettuato dall’imputato per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali tardivamente rispetto alla diffida dell’INPS ma prima della apertura del dibattimento di primo grado.
Per quanto di interesse per la presente nota si segnala che la difesa del prevenuto con un motivo di ricorso per cassazione aveva censurato la sentenza della Corte di appello (confermativa della condanna inflitta in primo grado),nella parte in cui non aveva riconosciuto la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., nonostante il pagamento, seppure tardivo rispetto ai termini amministrativi, del debito previdenziale e l’importo non particolarmente rilevante dell’omissione contributiva pari ad € 18.000 per l’annualità in contestazione (si ricorda che la soglia di punibilità è attualmente fissata in € 10.000 annui).
La Corte regolatrice ha ritenuto destituito di fondamento il motivo di doglianza validando l’operato dei giudici del merito che avevano escluso il fatto tenue sulla base della reiterazione della condotta inadempiente protrattasi per 12 mensilità:
“…Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d’Appello ha infatti giustificato, con motivazione lineare, coerente e rispettosa della norma di riferimento e dei principi enunciati da Questa Corte, la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’articolo 131-bis cod. pen. dando rilievo, così come fatto dal giudice di prime cure, al lungo lasso temporale in cui si è protratto l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali pari ad una annualità, correttamente rapportando la valutazione in ordine all’applicazione della causa di esclusione della punibilità non all’ammontare degli importi omessi ma alla durata del reato. Se dunque si è escluso il presupposto della non abitualità del comportamento, alla luce del numero delle mensilità nelle quali la condotta omissiva si è esplicata e della reiterazione della condotta tipica, posto che nel caso di specie le omissioni contributive hanno riguardato dodici mensilità sistematicamente reiterate per un lasso temporale di un anno”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA