Il sequestro probatorio dei dispositivi elettronici e di tutti i dati ivi contenuti è legittimo e può protrarsi sino al completamento del lavoro investigativo di selezione.

Con la sentenza numero 43173/2024 – depositata il 27/11/2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, si è pronunciata sulla questione giuridica degli eventuali limiti imposti dall’Ordinamento all’azione dell’Autorità inquirente che dispone il sequestro probatorio di dispositivi elettronici contenenti informazioni e dati personali utili per accertare la sussistenza di fatti di reato.

Nel caso specie, la difesa della persona sottoposta ad indagine per i reati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, ricorreva per cassazione contro la decisione del Tribunale cautelare che aveva ritenuto legittimo il sequestro di due smartphone in uso all’indagato disposto dal PM per estrarre copia forense dell’intero contenuto, per poi selezionare i dati comprovanti la consumazione dei delitti in provvisoria contestazione.

Nello specifico, sempre secondo la difesa, tale modo di procedere era da considerare lesivo dei principi di proporzionalità ed adeguatezza tipici delle misure cautelari reali, applicabili anche al mezzo di ricerca della prova in parola.

La Corte di legittimità ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi precisando quanto segue in linea con la giurisprudenza di legittimità già sedimentata intorno al tema disaminato:

…..Le censure in ordine all’asserita violazione del principio di proporzionalità e alla mancata estrapolazione dalla copia integrale dei dispositivi sequestrati dei contenuti rilevanti a fini probatori sono manifestamente infondate. Il Tribunale cautelare ha adeguatamente motivato al riguardo, escludendo la finalità meramente esplorativa dei sequestri operati in esito alla disposta perquisizione, convalidando l’impossibilità di procedere in sede ispettiva all’enucleazione immediata dei contenuti significativi dai vari apparati informatici nella disponibilità del ricorrente e rimarcando, altresì, che le operazioni deputate a detta selezione non sono soggette a termini tassativi pur dovendo essere improntate a ragionevolezza temporale, nel caso di specie in concreto non compromessa.

La valutazione dell’ordinanza impugnata è conforme agli indirizzi interpretativi di questa Corte che riconosce come legittima l’acquisizione di un’intera categoria di beni, nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole “res” strumentali all’accertamento del reato, a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare “ex ante” l’oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949-02; Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019, Rv. 277343-01), precisando tuttavia, con espresso riguardo al sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, che l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede e a tal fine il pubblico ministero è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949-01).

Nondimeno, si è opportunamente chiarito in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici che la finalizzazione dell’ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Rv. 284393-01).

La sollecitudine nella selezione dei dati rilevanti a fini di prova costituisce in sostanza un criterio da declinare in senso relativo in quanto deve essere rapportato alla mole del materiale acquisito, alle eventuali difficoltà tecniche delle operazioni, alla interpretazione della rilevanza investigativa dei dati, elementi che non consentono di accedere alla prospettazione difensiva intesa ad accreditare come congruo e ragionevole il contenuto lasso temporale previsto per l’impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA