Omicidio colposo per il datore di lavoro che non adegua il DVR ai rischi di cantiere anche se il coimputato è responsabile del macchinario che ha causato l’infortunio.

Con la sentenza numero 45398/2024 – depositata l’11/12/2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, è tornata  a definire il perimetro della responsabilità del datore di lavoro in caso di incidente sul lavoro, con particolare riferimento all’obbligo indefettibile di adeguamento del documento di valutazione, alla corretta dotazione delle attrezzature di sicurezza ed alla sorveglianza sul loro utilizzo.

Nel caso specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato  la responsabilità dell’imputato rinviato a giudizio per omicidio colposo quale datore di lavoro dell’operaio deceduto in cooperazione con il coimputato, le cui mansioni, come accertato nel corso del processo, erano quelle di responsabile del macchinario (palettizzatrice  attivatasi improvvisamente), che  aveva cagionato l’incidente mortale.

Nello specifico, la contestazione penale era stata elevata nei confronti datore di lavoro  per il decesso dell’operaio con  negligenza, imprudenza, imperizia e violazione degli artt. 28, comma 2, in relazione all’art. 71 d.lgs. n. 81 del 2008, per aver omesso di indicare e  di valutare nel DVR tutti  i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all’attività che veniva svolta e di adottare le conseguenti misure di prevenzione e di protezione, nonché dell’art. 71, commi 1 e 4, d.lgs. n. 81 del 2008, per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai prescritti requisiti di sicurezza,  idonei  alla tutela della salute e per non aver adottato le misure necessarie affinché le attrezzature  di  lavoro fossero  installate  e utilizzate  in conformità  alle  istruzioni d’uso.

Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che con un motivo di ricorso per cassazione la difesa del datore di lavoro aveva sostenuto doversi escludere la penale responsabilità del proprio assistito per essere l’infortunio ricollegabile in via esclusiva all’inadempimento del coimputato rispetto ai doveri su di lui gravanti quale responsabile dei macchinari utilizzati per le lavorazioni.

La Corte di legittimità ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi precisando quanto segue in linea con la giurisprudenza di legittimità già sedimentata intorno al tema disaminato:

…..Rileva il Collegio che l’attenta disamina dell’ordito argomentativo a corredo della decisione della Corte di appello di Napoli consente di ritenere che l’affermata  responsabilità  del  al  delitto  ascrittogli,   nella qualità di amministratore unico della [omissis] s.c.a.r.I. e, come tale, datore di lavoro dell’operaio deceduto, sia stata motivata in maniera lineare, coerente e tutt’altro che illogica, risultando puntualmente indicata la condotta imprudente e negligente, oltre che inosservante di specifica normativa antinfortunistica da lui tenuta, precisamente individuata l’efficacia causale rispetto all’evento verificatosi ed adeguatamente illustrati i profili di colpa correlati alla  prevedibilità  ed evitabilità dell’occorso.

E invero, risulta indicata innanzitutto la condotta omissiva tenuta, nella vicenda di cui trattasi, dall’imputato, individuata nella mancata rivalutazione del rischio correlato al funzionamento, in spregio alle regole di sicurezza, della nuova macchina “palettizzatrice” installata nell’opificio poco tempo prima del sinistro, risalendo il DVR, mai aggiornato medio tempore, all’anno 2002.

È stato indicato, inoltre, nel verificarsi dell’eventualità che le regole cautelari violate miravano a impedire – l’improvvisa  ripresa  del  funzionamento  della macchina mentre un lavoratore era intento a operare in adiacenza al braccio magnetico semovente – la concretizzazione del rischio che ebbe ad innescare il processo  causale  generativo  dell’evento.

Né può ritenersi obliterata la dovuta valutazione del profilo soggettivo, correlandosi la prevedibilità dell’accaduto, affermata dalla Corte territoriale nella pronunzia   impugnata,  alla  tolleranza   manifestata,  in  modo  imprudente,  dal [omissis] -nella    qualità    di    datore    di    lavoro,    rispetto    a     modalità    di    svolgimento   delle  attività presso il macchinario de quo non occasionalmente anomale, di cui, peraltro, il predetto non poteva non avvedersi, attese la non episodicità del malfunzionamento di detto macchinario, le ridotte dimensioni dell’insediamento produttivo e il numero non eccessivo di prestatori d’opera (in tal senso Sez. 4, n. 32507 del 16/04/ 2019, Romano, Rv. 276797-02).

 A fronte di un quadro siffatto, come correttamente evidenziato dai giudici del merito, non vale a esonerare da responsabilità l’imputato il conferimento al coimputato -della qualifica di “addetto  alle  macchine  e  alla  loro manutenzione, costituendo insegnamento consolidato della Suprema Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi di una delega in  materia  di  sicurezza  non esonera del tutto  il datore di lavoro dall’obbligo  di   adeguata  informazione  dei rischi connessi ai lavori in esecuzione» (così : sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257168-01)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA