L’amministrazione giudiziaria della società fallita non fa venire meno la legittimazione dell’amministratore di diritto ad impugnare il sequestro preventivo.
Questo è il principio di diritto fissato dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 46994/2024 – depositata il 19/12/2024, che ha affrontato il tema giuridico della persistente (o meno) legittimazione attiva ad impugnare il provvedimento cautelare reale da parte dell’amministratore di diritto della società fallita, quando la medesima persona giuridica è stata posta in amministrazione giudiziaria.
Nel caso specie la difesa dell’indagato per fatti di bancarotta distrattiva commessi nella qualità di amministratore di diritto, aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale cautelare che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo disposto per un rilevante importo, equivalente al valore dei beni sottratti alla garanzia del ceto creditorio.
Per quanto di interesse per la presente nota, si riporta il passaggio della motivazione della sentenza in commento che ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Procuratore Generale che aveva sostenuto la carenza del potere di impugnazione dell’indagato già amministratore di diritto della società in seguito alla disposta amministrazione giudiziaria:
“ ….Preliminarmente va disattesa l’eccezione del Procuratore Generale circa l’ipotizzato difetto di legittimazione dell’istante all’impugnazione del provvedimento, quale legale rappresentante della [omossis] s.r.l., per essere questa ora in sequestro giudiziario e gestita da un amministratore nominato dal Tribunale. Infatti, come già evidenziato in precedenza da questa Corte: «soggetto attivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche nel caso di nomina di un amministratore giudiziario a seguito di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione delle quote e dell’azienda di una società, è l’amministratore di questa, in quanto il sequestro non comporta la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, rivestendo l’amministratore giudiziario, ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ruolo di mero custode dei beni sequestrati e non di legale rappresentante o nuovo amministratore della società oggetto di sequestro» (Sez. 5, n. 14689 del 21/02/2020, Rv. 279151-01).
Analoga conclusione non può che valere per la nomina dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro preventivo, tanto più che l’art. 104-bis, comma 1- bis, disp. att. cod. proc. pen. rinvia (per i casi in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione) proprio al libro I, titolo II , d.lgs. 159/ 2011, per individuare «la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni»: e, dunque, anche all’art. 35, comma 5, del citato d.lgs., che delinea, si ripete, per l’amministratore il ruolo di mero custode dei beni sequestrati”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA