Nel reato di omesso versamento IVA la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento del debito fiscale anche in assenza di costituzione di parte civile dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte di cassazione con la sentenza numero 46753/2024 (depositata in data 19/12/2024), ha affrontato la questione giuridica della legittimità (o meno) dell’operato del giudice di merito che concede il beneficio della sospensione condizionale della pena all’imputato condannato per il reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 subordinandolo al pagamento del debito tributario, nell’ipotesi in cui non sia stata formalizzata la costituzione di parte civile da parte dell’Agenzia delle Entrate, persona offesa e danneggia dal reato.

Nel caso scrutinato, la Corte territoriale chiamata a decidere sull’appello dell’imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla condanna alla pena di sei mesi di reclusione senza i benefici di legge per il delitto di omesso versamento IVA, concedeva al giudicabile la sospensione condizionale della pena subordinandola, tuttavia, al pagamento dell’imposta indiretta non versata, da eseguire entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, nel resto confermando la sentenza del primo giudice.

Per quanto di interesse per la presente nota si segnala che l’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado denunciando vizio di legge in riferimento all’errata applicazione dell’art.165 cod. pen. Invero, secondo la difesa, la Corte di appello, in assenza della costituzione di parte civile da parte dell’Agenzia delle Entrate, non avrebbe potuto subordinare il beneficio al pagamento del profitto del reato fiscale come affermato dalla costante giurisprudenza, anche a Sezioni Unite.

La Suprema corte ha ritenuto infondata la superiore doglianza per le ragioni riportare nel segmento di motivazione di seguito riprodotto, che distingue l’obbligazione civilistica (insussistente nel caso di specie) dalla nozione di danno criminale, al contrario ricorrente nel caso in disamina, atteso il persistente, mancato pagamento dell’Iva da parte del contribuente, che ha reso legittimo il provvedimento reso dalla Corte distrettuale:

……L’impugnazione, infine, risulta infondata anche in ordine alla terza doglianza, con la quale si contesta la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’integrale pagamento dell’imposta evasa, nonostante la persona offesa – Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Brescia – non si sia costituita parte civile; dunque, si afferma, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Questa tesi non può essere accolta.

Proprio la pronuncia del Supremo Collegio n. 32939 del 27/4/2023, Selvaggio, ha innanzitutto evidenziato che l’attuale lettera dell’art. 165, comma 1, cod. pen., stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Di seguito, le Sezioni Unite hanno affermato che “non si può (…) dubitare del collegamento inscindibile esistente tra la prima parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen. e le finalità civilistiche connesse alla costituzione in giudizio della parte civile, dovendo tale disposizione essere interpretata in stretto raccordo con gli artt. 185 cod. pen., 74, 538 e 578. Tale correlazione sistematica discende dalla riconducibilità alla nozione di danno civilistico degli obblighi risarcitori e restitutori previsti dalla prima parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen. Essi devono essere differenziati dall’obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prevista dalla seconda parte della stessa disposizione, che inerisce, invece, alla nozione di danno criminale (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 2014, Oliveri).

Ragionando diversamente, ha ancora precisato la sentenza Selvaggio, “si finirebbe per sovrapporre nozioni sistematicamente eterogenee.

Non si può, infatti, dubitare che il danno civilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla prima parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen., riguarda le ipotesi del risarcimento del danno e della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato. Entrambe richiedono la costituzione in giudizio della parte civile.

Al contrario, il danno criminale, con evidente connotazione pubblicistica e disciplinato dalla seconda parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen., riguarda l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, quindi, il cosiddetto danno criminale che prescinde dalla costituzione in giudizio della parte civile”.

Così concludendo, dunque, che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile, non quello criminale; che si indentifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma del citato art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (tra le altre, Sez. 2, n. 23290 del 21/4/2021, Pappacena, Rv. 281597; Sez. 6, n. 8314 del 28/1/2021, Rv. 280711; Sez. 2, n. 45854 del 13/9/2019, Cappello, Rv. 277632).

Tanto premesso e ribadito in termini generali, il Collegio rileva che il mancato pagamento di quanto dovuto in ottemperanza alle norme di carattere tributario costituisce un’evidente espressione di lesione al bene giuridico tutelato dalle medesime disposizioni, da individuare nell’integrità dell’erario – imprescindibile strumento per il sostenimento della spesa pubblica – alla quale ciascuno è tenuto a concorrere, ottemperando ad un sistema tributario che, per espressa previsione costituzionale (art. 53, comma 2, Cost.), deve essere informato a criteri di progressività.

Il pagamento dell’imposta evasa, dunque non versata, non costituisce il risarcimento di un danno arrecato con la condotta di reato, né la restituzione di un bene di cui il soggetto si sia indebitamente appropriato, ma la doverosa ricomposizione di un rapporto economico tra lo Stato ed il contribuente, evidentemente di natura pubblicistica perché finalizzato alla realizzazione di interessi essenziali che coinvolgono l’intera collettività.

Ne consegue che la costituzione di parte civile ad opera dell’Agenzia delle entrate non costituisce presupposto necessario affinché il giudice subordini la sospensione condizionale della pena al pagamento dell’imposta evasa”.

By Claudio Ramelli RIPRODUZIONE RISERVATA