Frode fiscale per l’imprenditore che abbatte l’imponibile fiscale utilizzando fatture riferite ad un contratto di appalto di servizi fittizio.

Con la sentenza numero 46749/2024 (depositata il 19/12/2024) la terza sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo il quale, l’utilizzo nella dichiarazione annuale IVA della società di fatture emesse da altro Ente alla quale risultano (simulatamente) intestatati i contratti di lavoro di soggetti in realtà impiegati presso l’impresa committente, integra il delitto previsto e punito dall’art.2 d.lgs. n.74/2000, vertendosi in ipotesi di inesistenza soggettiva del documento fiscale.

Nel caso specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio nella qualità di amministratore unico della società, per avere presentato i modelli Unici per gli anni 2013 e 2014 utilizzando plurime fatture emesse da una neo – costituita cooperativa alla quale – solo formalmente -erano riferiti i rapporti di lavoro di dipendenti, in realtà soggetti al potere datoriale della società committente.

La Suprema corte, nel rigettare il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta l’insussistenza della condotta materiale della frode fiscale, ha dato ulteriore continuità al principio di diritto che segue:

…..Su queste basi fattuali, la Corte di merito ha ravvisato il delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 200, avendo accertato l’utilizzazione, nelle dichiarazioni annuali relative agli anni 2013 e 2014, di otto fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto emesse dalla [omissis] , a cui erano intestati i rapporti di lavoro, ma in realtà riferibili alla società destinataria delle fatture, secondo lo schema della illecita interposizione di manodopera dei due lavoratori, solo formalmente alle dipendenze della neocostituita cooperativa, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui integra il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un’operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale (Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771).

Il fatto così accertato – in replica al terzo e al quarto motivo, che sono manifestamente infondati – integra certamente gli estremi del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il quale si configura ogni qualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni realmente non effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale (Sez. 3, n. 6360 del 25/10/2018, dep.2019, Capobianco, Rv. 275698)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA