Bancarotta semplice documentale: risponde anche solo per colpa il prestanome che non osserva il dovere di regolare tenuta della contabilità.
Con la sentenza numero 95/2025 (udienza 23/10/2024 – data di deposito 02.01.2025) la sezione quinta penale della Corte di cassazione, è tornata a definire il perimetro della responsabilità dell’amministratore di diritto della società che, seppure effettivamente estraneo alla gestione dell’impresa perché esercitata da un dominus occulto, non adempie al dovere di costante padronanza e di acquisizione della disponibilità della documentazione contabile dell’Ente prescritto dagli artt.2475 e segg. del codice civile.
Nel caso di specie la Corte di appello aveva riformato la sentenza del primo giudice di condanna dell’imputato riqualificando l’addebito di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta documentale semplice di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 L.F., ascritto al giudicabile in qualità di amministratore unico della società fallita e, per l’effetto, rideterminato in mitius le pene principali ed accessorie inflitte dal Tribunale.
La difesa ha interposto ricorso per cassazione chiedendo l’assoluzione del proprio assistito considerato il suo ruolo di mero prestanome.
La Corte di legittimità ha ritenuto infondata l’impugnazione per le ragioni riportate nel segmento della motivazione di interesse per la presente nota di seguito ri prodotta:
“…L’imprenditore che esercita un’attività commerciale è invero obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda.
Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagli artt.2475 e segg. del codice civile, da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati e che la contabilità sia resa costantemente disponibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti in condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali.
Pertanto, anche a prescindere dalle valutazioni riguardanti il ruolo concretamente assunto nella compagine amministrativa, l’obbligo di tenuta della contabilità riveste connotati di immanenza ed attualità per il solo fatto della assunzione della qualità di amministratore unico ed include, di conseguenza, il dovere di costante padronanza e di acquisizione della disponibilità della documentazione contabile della società.
Non solo, ma secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di dolo quanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l’imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (tra le tante, sez.5, n.38598 del 09/07/2009, Romano, Rv. 244823; sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701).
E a siffatta responsabilità non potrebbe comunque sfuggire l’amministratore di diritto quand’anche abbia in toto abdicato ai propri compiti per trasferirli a terzi, come ritenuto dalla decisione della Corte di appello, i cui enunciati sono conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale consuma il reato di bancarotta semplice (art. 217 R.D. n. 267 del 1942) l’amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell’azienda – esclusivamente riconducibile all’amministratore di fatto – abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l’accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all’art. 2392 cod. civ. (cfr., ex plurimis, sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009, Mazzara, Rv. 244497; sez.5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; sez. 5, n. 4791 del 29/10/2015, Rv. 265802; sez. 5, n. 27904 del 22/02/2023, Meglioli, n.m.).
Sulla stessa linea interpretativa per eventuali approfondimenti, si segnala il seguente arresto giurisprudenziale, oggetto di precedente commento:
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA