Dichiarazione infedele per il liquidatore della società che presenta la dichiarazione fiscale senza controllare la veridicità delle poste contabili.

E’ il principio di diritto ribadito con la sentenza numero 537/2025 (udienza 12.12.2024 – data di deposito 08.01.2025) resa dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, che è tornata ad affrontare il ricorrente tema giuridico della responsabilità penale del liquidatore che adempie agli obblighi fiscali connessi alla carica gestoria assunta, senza verificare la rispondenza al vero degli elementi fiscali attivi e passivi riportati nella dichiarazione dei redditi.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio nella sua qualità di liquidatore di una società di capitali, per il reato tributario di dichiarazione infedele e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

La difesa del giudicabile con il ricorso per cassazione aveva dedotto il vizio di carenza di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata aveva confermato quella di primo grado anche sul punto della sussistenza del dolo, senza verificare, tuttavia, la concreta sussistenza e riconoscibilità – da parte dell’imputato – di eventuali irregolarità, inadempienze o persino elementi di anomali nella contabilità dell’impresa collettiva – in realtà riconducibili all’operato del precedente liquidatore cui andava ascritta la responsabilità della condotta decettiva contestata.

La Suprema Corte, dando ulteriore continuità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondata la superiore doglianza per le ragioni che seguono:

“…Con riguardo al primo motivo, concernente il profilo soggettivo del reato, la Corte di appello ha sottolineato che l’imputato, assumendo la carica di liquidatore della società, aveva l’onere di controllare la correttezza della contabilità e delle dichiarazioni predisposte dal precedente liquidatore; anzi, il fatto che fosse subentrato nella carica “per sua volontà” doveva far presumere che [omissis] avesse, in precedenza, preso adeguata conoscenza della stessa documentazione fiscale.

Al riguardo, peraltro, è stato richiamato il principio secondo cui in tema di reati tributari, il liquidatore di una società di capitali può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annuali presentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agili artt. 2 e 4, d.  lgs.  n. 74 del 2000, purché emergano elementi dai quali poter desumere quanto meno la sussistenza del dolo eventuale, e dunque la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione (Sez. 3,n. 30492 del 23/6/2015, Pm/Damiani, Rv. 264395; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 13097 del 22/2/2023, Bazzoni; Sez. 3, n. 42606 del 20/9/2022, Piccolo).

Ebbene, a fronte di questa solida e congrua motivazione, pienamente aderente alla costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso oppone una considerazione del tutto generica ed ipotetica, dunque inammissibile, secondo la quale la Corte di appello non avrebbe compiuto alcuna valutazione specifica sulla “contabilità e sulla documentazione fiscale societaria pregressa”, ed in particolare sulla “concreta ed effettiva sussistenza e riconoscibilità (…) di eventuali irregolarità, inadempienze o persino elementi di anomalia” riconducibili all’operato del precedente professionista.

Ne risulta, dunque, che un dato certo, quale la volontaria assunzione della carica di liquidatore, con piena consapevolezza di ogni responsabilità a ciò conseguente, anche a titolo di dolo eventuale, è contestato dal ricorrente con una mera congettura, con la quale non sono evidenziati concreti elementi di sorta – eventualmente emersi nel corso dell’istruttoria, sottoposti al Giudice ma non valutati – che avrebbero dovuto indurre ad escludere il profilo soggettivo (quantomeno) del dolo eventuale”.

Sulla stessa linea interpretativa per eventuali approfondimenti, si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali, oggetto di precedente commento:

(i) https://studiolegaleramelli.it/2024/01/05/nessun-esonero-di-responsabilita-penale-per-il-commissario-liquidatore-della-societa-che-non-versa-liva-dovuta-a-prescindere-dalla-data-di-assunzione-della-carica/

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2021/09/09/la-cassazione-promuove-linterpretazione-piu-rigorosa-in-tema-di-responsabilita-del-liquidatore-per-reati-fiscali-di-natura-omissiva/

In senso difforme ed in riferimento ad una fattispecie particolare in cui risultava contestato il  delitto di cui all’art. 10 ter d.lgs. n.74/2000:

(iii) https://studiolegaleramelli.it/2019/05/28/dietrofront-della-cassazione-sulla-punibilita-del-liquidatore-per-omesso-versamento-delliva-il-mancato-pagamento-dellimposta-autoliquidata-dal-precedente-amministratore-integra-il-r/

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA