La compensazione del debito iva con il credito fiscale vantato dal contribuente verso l’Erario non integra la causa di non punibilità ex art.13 d.lgs n.74/2000.
E’ il principio di diritto ribadito dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione on la sentenza numero 539/2025 (udienza 10.10.2024 – data di deposito 08.01.2025) che si è pronunciata sulla questione giuridica della possibilità (o meno) di far valere la causa di non punibilità prevista dall’art. 13 d.lgs. n.74/2000 qualora il contribuente, come nel caso di specie, alleghi, in sede giudiziaria, di avere estinto l’obbligazione tributaria mediante la compensazione del debito Iva (superiore alla soglia di punibilità attualmente fissata in €250.000) con un credito vantato verso l’Amministrazione finanziaria dello Stato.
E’ utile ricordare che la norma sopra citata prevede, testualmente, che: “i reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.
Nel caso di specie, la Corte territoriale competente, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p., era stata applicata al giudicabile la pena concordata di mesi quattro di reclusione in riferimento ad una contestazione di omesso versamento Iva ex art. 10 ter d.lgs. n.74/2000.
Con il ricorso per cassazione la difesa aveva denunciato vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata dolendosi, per quanto rileva ai fini della presente nota, anche del mancato riconoscimento del pagamento avvenuto tramite compensazione operato tramite modello F/24 si è sostenuto rinvenuto successivamente al patteggiamento.
La Corte di legittimità ha disatteso la superiore tesi difensiva con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi della sentenza in commento che danno continuità al principio secondo il quale, l’estinzione del debito tributario può avvenire – esclusivamente – tramite pagamento dell’imposta dovuta:
“….Premesso che la richiesta di revisione si fonda sull’asserita sopravvenuta scoperta del mod.F24 con il quale si sarebbe operata la compensazione del debito IVA in contestazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, deve ribadirsi che la Corte territoriale ha correttamente svolto il vaglio preliminare di manifesta infondatezza della richiesta di revisione in conformità sia con l’orizzonte cognitivo del giudice di revisione, sia con riferimento all’ipotesi in cui la sentenza oggetto di revisione sia stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., rilevando, in particolare, che il debito tributario non è stato propriamente “pagato”, ma semplicemente posto in compensazione con altro contrapposto credito tributario.
Come è ampiamente noto, la compensazione legale del debito IVA con i crediti del contribuente non integra la causa di non punibilità prevista dall’art. 13 d.lgs. 74/2000, in quanto rappresenta un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento e non costituisce, pertanto, una forma di “pagamento”, del debito quale elemento richiesto espressamente dalla norma ( ex multis, Sez. 3, n. 39122 del 12/072023; Sez. 3, n. 17806 del 29/01/2020, dep. 10/06/2020, Rv. 279426) .
Infatti, proprio agli specifici fini dell’applicazione di cause di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 prevede la non punibilità «se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso».
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA