Bancarotta da reato societario: l’atto di dimissioni del consigliere di amministratore comunicato agli organi sociali vale ad escludere la sua responsabilità anche se non pubblicato nel registro delle imprese.
E’ il principio di diritto enunciato dalla sezione quinta penale della Corte cassazione con la sentenza numero 631/2025 (udienza 06/11/2024 – data di deposito 08/01/2025) che si è pronunciata sul tema dell’efficacia giuridica che assumono le dimissioni dalla carica gestoria rassegnate da un consigliere di amministrazione, comunicate agli organi sociali (CDA e Collegio sindacale) ma non pubblicate nel registro delle imprese ai fini della pubblicità legale e della opponibilità ai terzi.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, condannato l’imputato, rinviato a giudizio nella rivesta qualità di componente del CDA di una società a responsabilità limitata, per il delitto di bancarotta impropria da reato societario, in esito all’accertamento processuale di fatto di falso in bilancio della società fallita.
Con il ricorso per cassazione e per quanto di interesse per la presente nota si evidenzia che la difesa del ricorrente ha dedotto vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata sostenendo la natura costitutiva dell’atto di dimissioni comunicato dall’amministratore agli organi sociali rivestendo, di converso, carattere meramente dichiarativo, la sua successiva pubblicazione nel registro delle imprese.
Invero, secondo la difesa, l’unico obbligo imposto all’amministratore dimissionario affinché le dimissioni siano effettive e possano segnare il venir meno della sua responsabilità è che lo stesso le abbia comunicate agli organi sociali nel rispetto delle forme e modalità prescritte dall’art. 2385 cod. civ., tanto che è onere di questi ultimi – e in particolare del collegio sindacale – procedere alla pubblicazione nel registro, adempimento che ha come unico effetto l’opponibilità ai terzi delle dimissioni.
La Corte di legittimità, ravvisando il denunciato vizio di legge, ha accolto la superiore tesi difensiva.
Di seguito si riportano i passaggi della sentenza in commento che fissano il principio della rilevanza – ai fini dell’eventuale esclusione della responsabilità penale per i fatti a carattere gestorio compiuti dall’amministreatore nell’interesse dell’impresa collettiva – dell’avvenuta comunicazione dell’atto di dimissioni, ancorché non pubblicato nel registro delle imprese, salvo le due eccezioni indicate dalla Suprema corte:
“….Parimenti fondati sono i motivi di ricorso relativi all’estraneità dell’imputato rispetto ai fatti di reato contestati.
In primo luogo, è fondata l’obiezione difensiva sulla natura costitutiva dell’atto di dimissioni comunicato dall’amministratore agli organi sociali e su quella meramente dichiarativa della sua successiva pubblicazione nel registro delle imprese. Ne consegue che l’unico obbligo imposto all’amministratore dimissionario affinché le dimissioni siano effettive e possano segnare il venir meno della sua responsabilità è che lo stesso le abbia comunicate agli organi sociali nel rispetto delle forme e modalità prescritte dall’art. 2385 cod. civ., tanto che è onere di questi ultimi – e in particolare del collegio sindacale – procedere alla pubblicazione nel registro, adempimento che ha come unico effetto l’opponibilità ai terzi delle dimissioni ( ex multis Sez. 1 civ., n. 13221 del 17/05/2021, Rv. 661452).
Pertanto, il dimissionario non può essere ritenuto responsabile della gestione successiva alle sue dimissioni, anche nel caso in cui la cessazione dalla carica di amministratore non sia stata trascritta.
Il principio conosce, tuttavia, alcune eccezioni. In primo luogo, si richiama l’ipotesi in cui le dimissioni dell’amministratore facciano venir meno il numero legale dell’organo gestorio.
In tale ipotesi, la legge riconosce una prorogatio dei poteri dell’amministratore successivamente alla comunicazione delle dimissioni fino alla ricostituzione della maggioranza dell’organo in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.
Una seconda eccezione va individuata nei casi in cui l’amministratore dimissionario abbia continuato ad esercitare di fatto un potere gestorio all’interno dell’organizzazione societaria, anche spendendo la qualifica formale senza ricoprirla.
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA