Reati tributari: la sospensione condizionale della pena non estende i suoi effetti alla confisca per equivalente disposta sul patrimonio personale dell’imputato.
E’ il principio di diritto ribadito con la sentenza numero 2391/2025 (udienza 03.12.2024 – data di deposito 21.01.2025) resa dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, che è tornata ad affrontare il tema giuridico della disciplina della confisca (diretta e per equivalente) prevista dall’art. 12 bis d.lgs. n.74/2000 e dei rapporti che intercorrono con il beneficio della sospensione condizionale della pena quando concesso a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena concordata.
Nel caso in disamina il locale Tribunale, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., aveva applicato nei confronti dell’imputato – con il consenso prestato dal PM, la pena di un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen.,10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74 con il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva.
Con la medesima sentenza il giudice monocratico aveva disposto, altresì, la confisca per equivalente del profitto dei reati di omesso versamento Iva e delle ritenute certificate sul patrimonio personale dell’imputato per un importo molto rilevante superiore a quattro milioni di euro.
La difesa del giudicato per mezzo del ricorso per cassazione ha dedotto i vizi di inosservanza e/o erronea applicazione della legge in riferimento all’art. 12-bis d.lgs. n.74del 2000, avendo il Tribunale disposto nei suoi confronti la confisca per equivalente del profitto dei reati tributari nonostante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena i cui effetti, in tesi, si sarebbero dovuti estendere anche alle pene accessorie.
Con la stessa impugnazione di legittimità il difensore ha sostenuto, inoltre, che la confisca per equivalente dovrebbe poter essere applicata solo all’esito della procedura di liquidazione giudiziale cui è sottoposta la società diretta beneficiaria del risparmio di imposta per i reati consumati e tenendo conto dell’eventuale disavanzo tra quanto ottenuto in liquidazione e quanto dovuto.
La Suprema Corte, dopo aver ricordato che ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato per le ragioni riportate nei segmenti di motivazione di seguito riportati:
(i) Sui rapporti tra sospensione condizionale della pena e confisca.
[….Ciò nondimeno si è affermato (e deve essere ribadito) che la sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, posto che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non riferita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria non può essere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che “affliggere”, mira a “ripristinare” la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato (Sez. 2, n. 8538 del 27/11/2019, dep. 2020, De Gregorio, Rv. 278241 – 01, che ha qualificato la confisca per equivalente come presidio ripristinatorio autonomo, connotato da obbligatorietà ed assenza di discrezionalità nella determinazione del “quantum”, rispetto alle sanzioni principali ed accessorie; nello stesso senso, Sez. 2, n. 45324 del 14/10/2015, Soddu, Rv. 264958 – 01; Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023, Sammarini, non mass.; Sez. 7, n. 47882 del 30/09/2022, Rotella, non mass.; Sez. 2, n. 14232 del 01/10/2021, dep. 2022, Genovese, non mass. sul punto).
Ne consegue che sono totalmente infondate le deduzioni difensive volte ad estendere il beneficio della sospensione condizionale anche alla confisca disposta ai sensi dell’art. 12 -bis d.lgs. n. 74 del 2000].
(ii) In ordine alla eccepita necessità di preventiva escussione del patrimonio dell’ente rispetto a quello personale dell’imputato.
[………Nel resto, le deduzioni difensive sulla buona fede del ricorrente, sulla linearità della sua condotta, sul comportamento tenuto dall’Agenzia delle Entrate (che aveva proposto reclamo avverso l’omologa del concordato), sulla necessità di attendere gli esiti della liquidazione, non possono trovare ingresso in questa sede, sia perché estranei al perimetro decisorio in caso di ricorso avverso sentenza di applicazione della pena peraltro pronunciata dopo gli eventi dedotti (alla cui rilevanza il ricorrente ha rinunciato accedendo al rito speciale), sia perché evocano un beneficio di escussione che non può trovare applicazione e non costituisce, come già detto, presupposto applicativo della confisca per equivalente.
Come già detto, la confisca per equivalente può essere materialmente eseguita solo nel caso di mancato reperimento del profitto o del prezzo del reato; trattandosi, pertanto, di misura la cui esecuzione è subordinata ad un evento futuro ed incerto, nulla impedisce all’interessato di far valere, in sede esecutiva, le proprie ragioni indicando il luogo nel quale poter trovare il profitto o il prezzo del reato eventualmente non rinvenuto o appreso dal Pubblico ministero (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D’Agostino, Rv. 268587 – 01, secondo cui è legittima la confisca per equivalente quando, successivamente alla materiale imposizione del vincolo, dal soggetto interessato non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta; nello stesso senso, Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158 – 01). 3.14.
Ed invero, in tema di confisca per equivalente, non spetta al giudice di merito, una volta quantificata la somma nei limiti della quale viene disposta la misura ablatoria, determinarne anche le concrete modalità esecutive, trattandosi di materia che rientra nella competenza esclusiva del pubblico ministero (Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Bompard, Rv. 280637 – 01; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661 – 01)].
Sul tema dei rapporti tra patteggiamento e confisca si segnalano due note a sentenza che affermano il principio della necessaria motivazione da parte del giudice che dispone la misura ablatoria, ancorché obbligatoria per legge:
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