Reati tributari: nessuna limitazione alla confisca per equivalente del profitto del reato eseguita sull’unico immobile dell’amministratore della società.
E’ il principio di diritto ribadito con la sentenza numero 3374/2025 (udienza 17.09.2024 – data di deposito 28.01.2025) resa dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, che è tornata ad affrontare il tema della confisca per equivalente sui beni personali del legale rappresentante dell’Ente nell’ipotesi in cui il patrimonio della persona giuridica, nell’interesse della quale risultano commessi i reati tributari, non consenta di soddisfare (con la confisca diretta) il recupero del danno subito dall’Erario pari al profitto del delitto fiscale.
Il profilo esaminato dalla Cassazione di interesse per la presente nota riguarda l’eventuale esistenza di limiti legali alla esecuzione della confisca sui beni del condannato con sentenza definitiva con riferimento alla natura dei cespiti attinti dalla misura ablativa.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la responsabilità penale dell’imputato rinviato a giudizio quale amministratore della società per il reato di cui all’art. 10 quater comma 2 d.lgs. 74/2000, per gli anni di imposta 2016 e 2017, per aver utilizzato nell’interesse dell’impresa collettiva crediti Irap inesistenti in compensazione di debiti contributivi e previdenziali e disposto la confisca del profitto del reato ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. 74/2000 e in subordine, la confisca per equivalente nei confronti del giudica bile da eseguirsi su somme di danaro, titoli e immobili di proprietà.
La difesa dell’imputato con il ricorso per cassazione aveva dedotto, tra i vari motivi di doglianza, la violazione di legge in ordine alle statuizioni concernenti la confisca dell’immobile che costituisce la sua unica abitazione, sostenendo che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, norma che prevede un limite alla espropriazione immobiliare, tale immobile non può essere sottoposto a procedura esecutiva e pignorato.
La Suprema Corte, dando ulteriore continuità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondata la superiore doglianza per le ragioni che seguono:
[…Con specifico riferimento alla seconda doglianza formulata dal ricorrente, va ribadito che il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativamente all’unico immobile di proprietà, opera solo per le espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari, non per altre categorie di creditori, e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato, che hanno ad oggetto il profitto del reato e non il debito verso il fisco (Fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell’abitazione dell’indagato, quale profitto del delitto di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, Rv. 282022; conf.: Sez. 3, n. 8995 del 07/11/ 2019, Rv. 278275).
Pertanto, l’art. 52, comma 1, lett. g), d.I. 21 giugno 2013, n. 69 non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, che può concernere anche l’abitazione, unico immobile non di lusso].
Per completezza di informazione segnalo che il medesimo principio di diritto si applica anche nell’ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, come statuito dalla Corte di cassazione con l’arresto giurisprudenziale oggetto di precedente commento: https://studiolegaleramelli.it/2021/02/15/nessun-limite-alla-confisca-ed-il-sequestro-preventivo-degli-immobili-dellindagato-per-reati-tributari-neppure-se-si-tratta-di-unica-abitazione/
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA