Bancarotta fraudolenta patrimoniale: annullata la condanna che non motiva sul nesso causale tra l’atto distrattivo ed il depauperamento del patrimonio sociale.

E’ il principio di diritto fissato con la sentenza numero 2733/2025 (udienza 13.12.2024 – data di deposito 22.01.2025) resa dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale, che ha affrontato la questione giuridica della rilevanza, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, che assumono gli atti distrattivi oggetto di contestazione quando questi si collocano cronologicamente in un segmento temporale nel quale la società  – poi fallita –  non versava in stato di decozione.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito, avevano condannato alla pena ritenuta di giustizia l’amministratore della società per il reato di bancarotta semplice documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione ad alcuni prelievi dalla cassa sociale rimasti privi di giustificazione secondo la ricostruzione contabile operata dalla curatela fallimentare.

La difesa del giudicabile con il ricorso per cassazione aveva dedotto, tra i vari motivi di doglianza,  il vizio di legge e di carenza di motivazione in quanto,  nella sentenza impugnata, non sarebbero state per nulla affrontate le specifiche doglianze articolate con i motivi di appello, afferenti l’idoneità offensiva delle condotte distrattive contestate all’imputato – perché poste in essere in un periodo in cui le società che le avrebbero subite erano ancora in bonis o perché addirittura neutralizzate da condotte riparatorie.

La Suprema Corte, dando ulteriore continuità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto fondata la superiore doglianza per le ragioni che seguono:

[…Difetto motivazionale che effettivamente incide su questioni potenzialmente decisive ai fini dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, essendo ormai  pacifico in seno alla giurisprudenza di questa Corte che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l’atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 17819  del  24/03/2017,  Rv.  269562;  conf.  Sez.  5,  n.  50081 del  14/09/2017,  Rv.  271437),< <sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell’esistenza dell’atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori> > (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059). Come anche costituisce approdo interpretativo ormai consolidato quello secondo cui < <La bancarotta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della  restituzione> >  (Sez.  5, n. 4790  del  20/10/2015, dep. 2016, Rv. 266025), annullandosi, in tale guisa, il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922; conf. Sez. 5, n. 14932 del 28/02/ 2023, Rv. 284383].

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA