La Cassazione annulla la condanna per dichiarazione infedele se l’imputato ha dimostrato l’avvenuto pagamento del profitto del reato tributario ed il giudice di appello non ha apprezzato tale circostanza per l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.
E’ il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione – sezione terza penale con la sentenza numero 41415/2025 (udienza 04.12.2024 – depositata il 31/01/2025) che è tornata ad affrontare la questione giuridica della rilevanza che assume in sede penale l’avvenuto pagamento del debito tributario nel corso del processo nella fattispecie per la rilevanza che può assumere ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, condannato l’imputato alla principale ritenuta di giustizia per il delitto fiscale previsto e punito dall’art.4 d.lgs. n.74/2000.
In particolare e per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che la Corte territoriale, giudicando in grado di appello, aveva rigettato la richiesta difensiva volta ad ottenere l’assoluzione del giudicabile per la particolare tenuità del fatto, nonostante la produzione in giudizio della prova documentale attestante l’avvenuta estinzione del debito tributario derivante dalla consumazione del delitto previsto e punito dall’art.4 d.lgs. n.74/2000.
Con il ricorso per cassazione veniva quindi dedotto il vizio di inosservanza ed erronea applicazione dell’art.131-bis cod. pen. censurando il capo della sentenza resa dalla Corte di appello che aveva negato la causa di non punibilità con argomento viziato per avere richiamato “l’importo non irrisorio della somma evasa” e, dunque, senza tenere in alcuna considerazione la condotta susseguente al reato, quale l’integrale pagamento del debito erariale.
La sentenza, pertanto, secondo la difesa, non avrebbe valutato la significativa modifica apportata alla norma dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei termini appena richiamati, come invece dovuto anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la superiore doglianza annullando senza rinvio la sentenza impugnata rilevata l’intervenuta estinzione del reato.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“[……La sentenza, pertanto, non ha considerato il comportamento successivo al reato che, a seguito del d. lgs. n. 150 del 2022, deve esser valutato nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell’esimente, rilevando ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo (anche con riguardo ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della novella, come affermato – tra l’altro – da Sez. 1, n. 30515 del 2/5/2023, Muftah, Rv. 284975).
Il principio, peraltro, è stato già affermato proprio con riguardo ai reati tributari, sul presupposto che “tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1. cod. pen., vi è anche l’integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l’Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali” (Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024, Campana).
A rafforzare ulteriormente il rilievo che anche il legislatore oggi assegna al pagamento di quanto dovuto, sempre nell’ottica dell’art. 131-bis cod. pen., occorre infine richiamare l’art. 13, d. lgs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Nella norma, infatti, è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale “ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria; c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14″.
La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, affinché si proceda ad una nuova valutazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Nelle more di questa decisione, tuttavia, il reato – contestato al 27/9/2013 – si è estinto per prescrizione, maturata 1’11/6/2024 tenuto conto anche di 258 giorni di sospensione. Ne consegue, per la medesima ragione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata”].
Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.