Annullata la sentenza che non applica la causa di non punibilità della tenuità del fatto quando è minimo lo scostamento dalla soglia di punibilità.
E’ questo il principio di diritto ribadito dalla sezione terza penale della Corte di cassazione con la sentenza numero 4326/2025 (udienza 08.01.2024 – data di deposito 03/02/2025), che si è pronunciata nuovamente sulla questione giuridica dell’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art.131 bis cod. pen. ai reati tributari per i quali il legislatore ha previsto una soglia di punibilità.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato e lo avevano condannato alla pena ritenuta di giustizia, perché ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver versato, nella qualità di amministratore legale della – omissis s.a.s., entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annua di sostituto d’imposta,ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituto relativa all’anno di imposta 2017, per un ammontare pari a 151.018,58 euro (si ricorda che attualmente la soglia di punibilità è fissata in ero 150.000,00).
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione deducendo, per quanto rileva per la presente nota, vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte di appello negato i presupposti integranti la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante il minimo superamento della soglia di punibilità e la minima intensità del dolo.
La Corte di legittimità ha ritenuto fondata superiore tesi difensiva, per le ragioni espresse nel segmento di motivazione della sentenza in commento di seguito riprodotto:
“….Il secondo motivo è fondato. Invero, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 cod. pen. facendo leva sia sulla presenza di una condotta abituale, avendo il – OMISSIS -riportato un precedente specifico ed essendo sottoposto ad altri procedimenti penali per violazioni tributarie, sia sulla intensità del dolo e sul fatto che egli non ha provveduto a versare quella modesta somma che avrebbe potuto abbassare la evasione sotto soglia.
Si tratta di una motivazione errata e manifestamente illogica.
La motivazione è giuridicamente errata laddove pare individuare, quale elemento ostativo, “l’abitualità del comportamento”, che, tuttavia, non sussiste, posto che il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (per tutti, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266S91), mentre, nel caso in esame si è alla presenza di una sola condanna irrevocabile per un reato della stessa indole, essendo invece irrilevanti i carichi pendenti.
Parimenti errata è la motivazione nella parte in cui dà risalto al fatto che l’imputato non ha provveduto a versare quella modesta somma che avrebbe potuto abbassare la evasione sotto soglia, posto che tale postumo pagamento non vale ad escludere la sussistenza di un reato già consumato.
La motivazione, infine, appare manifestamente illogica, laddove esclude la Va1utazione del danno in termini di particolare tenuità, pur dando atto del modesto superamento della soglia di punibilità, elemento certamente già valorizzabile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946; Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546) ed ora espressamente previsto dall’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 – come aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – che, appunto, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis cod. pen., relativamente ai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, impone al giudice di valutare, tra l’altro, “l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità“.
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA