La negligenza dell’operaio infortunato non esclude la responsabilità del datore di lavoro che non ne ha curato la formazione/informazione.
E’ il principio di diritto ribadito con la sentenza numero 4165/2025 (udienza 21.11.2024 – data di deposito 31.01.2025) resa dalla Corte di cassazione – sezione quarta penale, che è tornata ad affrontare la questione giuridica dell’irrilevanza – ai fini difensivi – del comportamento negligente del dipendente che subisce un infortunio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in difetto della sua formazione/informazione che deve essere assicurata obbligatoriamente dal datore di lavoro ai sensi dell’art.37 d.lgs. n.81/2008.
- L’incidente sul lavoro e la decisione conforme dei giudici del merito.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’amministratore della società presso la quale era impiegato l’operaio infortunato perché ritenuto responsabile, quale datore di lavoro, del reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica,
Secondo quanto emerso nel corso del dibattimento l’operaio – persona offesa dal reato – al fine di evitare che il fuoco che si era acceso accidentalmente in un contenitore si propagasse agli altri solventi collocati nelle vicinanze, aveva afferrato il contenitore in fiamme tentando di portarlo all’esterno del magazzino, ma nel fare ciò era stato investito dal solvente che colava dal fusto rimanendo avvolto dalle fiamme riportando lesioni al 44% della superficie corporea, comportanti più di quaranta giorni di malattia.
L’imputato era stato quindi ritenuto responsabile per colpa dell’accaduto, per non avere evitato che le lavorazioni pericolose (agenti chimici infiammabili) avvenissero in luoghi separati rispetto a quelle ordinarie e per non avere adeguatamente formato ed informato i lavoratori in materia di prevenzione incendi sul luogo di lavoro.
- Il ricorso di legittimità.
La difesa del ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, richiamando il principio della causalità della colpa, in quanto – ha sottolineato – che non è sufficiente accertare la violazione di una regola cautelare in materia di prevenzione degli incendi, atteso che tutti i lavoratori erano stati informati dei rischi e dei pericoli delle sostanze che maneggiavano e delle modalità con le quali i rischi dovevano essere gestiti, pur in assenza di uno specifico corso formativo.
Invero, la Corte di appello, sempre ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto individuare la condotta, differente ed ulteriore rispetto a quella genericamente formativa, che avrebbe dovuto evitare l’evento lesivo alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, ciò che però non avrebbe fatto.
- La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.
La Suprema Corte, facendo applicazione di principi già elaborati dalla stabile giurisprudenza di legittimità cui ha ritenuto di dare ulteriore continuità, ha dichiarato inammissibile il ricorso per le ragioni che seguono:
[…L’impugnazione non si confronta con il contenuto della decisione dei giudici di merito, che hanno concordemente accertato (p. 5 della sentenza impugnata e pp. 13-15 di quella di primo grado) non avere il datore di lavoro adeguatamente formato ed informato i lavoratori circa il rischio di incendi, secondo quanto unanimemente riferito dai dipendenti; e a tale emergenza istruttoria la Difesa si limita ad opporre una mera affermazione di segno opposto.
In conseguenza, l’eventuale imprudenza del dipendente rimasto vittima, essendo stata esclusa – con motivazione congrua e logica (p. 6 della sentenza impugnata) – l’abnormità del suo agire, non esclude il nesso di causalità tra condotta ed evento né la responsabilità del datore di lavoro, secondo il costante principio di diritto secondo il quale “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all’omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento)” (così Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603; in precedenza, in senso conforme, cfr. Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T, Rv. 274042; Sez. 4, n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178; Sez. 4, n. 11112 del 29/11/2011, dep. 2012, P.C. in proc. Bortoli, Rv. 252729; Sez. 4, n. 41707 del 23/09/2004, Bonari, Rv. 230257)].
Sulla stessa linea interpretativa si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA