Costituisce atto di distrazione dal patrimonio sociale della fallita la garanzia fideiussoria prestata senza alcuna contropartita compensativa.
E’ il principio di diritto ribadito con la sentenza numero 4734/2025 (udienza 11.12.2024 – data di deposito 05.02.2025) resa dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale, che è tornata ad esaminare la questione giuridica della valenza distrattiva che assume la garanzia fideiussoria prestata da parte dell’impresa collettiva (poi fallita) in favore di un terzo soggetto quando, nel corso del dibattimento, non emerge la prova di una remunerazione offerta da parte del beneficiario.
La fattispecie oggetto di scrutinio aveva portato i giudici del doppio grado di merito ad affermare, concordemente, la penale responsabilità dell’amministratore e legale rappresentante della società fallita per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la prestata fideiussione a favore della [omissis] srl per il significativo 875.000 euro, a garanzia del debito contratto dalla beneficiata con un istituto di credito della Repubblica di San Marino, senza però che fosse prevista alcuna contropartita economica.
La difesa del giudicabile con il ricorso per cassazione aveva dedotto, tra i vari motivi di doglianza, il vizio di legge e di carenza di motivazione sul relativo capo di condanna, sostenendo che in riferimento all’operazione qualificata come distrattiva non si erano adeguatamente valutate le dichiarazioni testimoniali del curatore fallimentare e del consulente tecnico del prevenuto, che avevano entrambi riferito come non fosse affatto ingiustificata la fideiussione della società controllante alla società controllata (al 100%), visto che solo la prima disponeva di quel compendio immobiliare che consentiva di accedere al credito bancario.
La Suprema Corte, dando ulteriore continuità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondata la superiore doglianza per le ragioni che seguono:
[…Le censure mosse dal – omissis – a proposito della natura distrattiva delle operazioni imputategli sono inammissibili sia perché versate in fatto (non tenendo conto della congrua motivazione resa nella sentenza impugnata) sia perché manifestamente infondate in concreto.
Si deve infatti considerare che la prestazione di una fideiussione ad una società pur posseduta al 100% non comporta, in assenza di adeguato corrispettivo (o di concreta contro-garanzia) alcun reale vantaggio compensativo alla massa dei creditori della fallita che l’aveva concessa, posto che costituisce, per la massa medesima solo una ragione di debito (seppure nella prospettiva della inadempienza del debitore principale, qui però sostanzialmente scontata visto l’immediato, e prevedibile, dissesto della beneficiata).
E si è invece affermato che:
-in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in assenza di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice (Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029 01);
–in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 – 01)].
Sulla stessa linea interpretativa si segnala un precedente arresto giurisprudenziale annotato: https://studiolegaleramelli.it/2021/10/25/integra-il-delitto-di-bancarotta-fraudolenta-per-distrazione-la-concessione-di-una-garanzia-fideiussoria-in-assenza-di-corrispettivo-priva-di-interesse-sociale-e-tale-da-cagionare-pregiudizio-economi/
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA