Per la prova del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali è sufficiente che il funzionario dell’Inps attesti l’invio dei modelli DM10 da parte del datore di lavoro.

E’ il principio di diritto ribadito  dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, con la sentenza numero 4200/2025  (udienza 18.11.2024 – depositata il 05.02.2025) che è tornata ad affrontare il tema giuridico della prova  – cui onerato l’Ufficio del PM –  da fornire in giudizio ricognitiva della condotta materiale del reato in parola, che presuppone l’avvenuta corresponsione al lavoratore della retribuzione cui è stata detratta dal datore di lavoro la parte da versare all’Ente previdenziale (la cosiddetta trattenuta) poi rìmasto inadempiente.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, condannato l‘imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n.463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n.638 del 1983, per le ritenute operate a titolo previdenziale ed assistenziale sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello denunciando, per quanto di interesse per la presente nota, vizio di legge e di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla prova certa dell’effettiva trattenuta operata sulla quota contributiva non versata, non potendosi, sempre secondo la difesa, desumere ciò dal sol fatto della corresponsione delle retribuzioni, né dalla produzione dei soli modelli DM10.

La Corte di legittimità ha disatteso la superiore tesi difensiva ricordando quanto segue in linea con la stabile giurisprudenza di legittimità:

“…….La questione posta con il primo motivo riguarda, piuttosto, la prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni al netto della quota contributiva a carico del lavoratore dipendente nei cui confronti il datore di lavoro esercita il diritto di rivalsa.

Al riguardo va ribadito che: a) la prova della materiale corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti può essere validamente tratta dalla presentazione degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10) i quali hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, sicché la loro presentazione equivale all’attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Locatelli, Rv. 272120 – 01; Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013, Deiana, Rv. 256957); è stato più recentemente affermato che i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 – 01; Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781 – 01);

  1. b) i DM10, infatti, costituiscono, anche secondo la costante giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione, confessione stragiudiziale della pretesa dell’INPS (Sez. L, n. 11273 del 16/05/2007, Rv. 596912 – 01; Sez. L, n. 19334 del 17/12/2003, Rv. 569003 – 01; Sez. L, n. 14826 del 18/10/2002, Rv. 557983 – 01; Sez. L., n. 6795 del 20/01/1998, non mass.; Sez. L., n. 1466 del 02/02/2012, non mass.) sicché, in sede penale, è onere dell’imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in essi rappresentata (Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005, Smedile, Rv. 232393; Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851).

Non risulta dalla sentenza impugnata, né dall’odierno ricorso, che il ricorrente abbia mai fornito, nei processi relativi ai precedenti gradi di giudizio, la prova contraria a quella derivante dalla produzione dei DM10 né che avesse mai eccepito la non corrispondenza a vero dei dati in essi riportati.

Sotto altro profilo la testimonianza del dipendente dell’ente previdenziale può costituire valido argomento di prova circa l’invio, da parte del datore di lavoro, dei modelli DM10, fonte di conoscenza del debito contributivo rimasto inadempiuto, non essendone necessaria la produzione documentale se l’imputato, come nel caso in esame, non ne contesti il mancato invio (Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272 – 01)”.

Sulla stessa linea interpretativa si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:

  1. https://studiolegaleramelli.it/2021/07/17/omesso-versamento-di-contributi-previdenziali-la-prova-dellavvenuta-presentazione-dei-modelli-dm-10-puo-essere-superata-dal-datore-di-lavoro-solo-se-dimostra-lassenza-del-materiale/
  2. https://studiolegaleramelli.it/2019/12/16/nel-reato-di-omesso-versamento-delle-ritenute-previdenziali-il-pagamento-delle-retribuzioni-e-provato-dalla-presentazione-dei-modelli-dm-10/
  3. https://studiolegaleramelli.it/2019/01/24/omesso-versamento-dei-contributi-la-presunzione-di-verita-del-contenuto-dei-modelli-dm10-fa-scattare-lobbligo-contributivo-penalmente-sanzionato/

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA