La Cassazione indica le condizioni che devono ricorrere per affermare la responsabilità penale del committente negli infortuni in piccoli cantieri.

Con la sentenza numero 3715/2025 (udienza 30.10.2024 – data di deposito 29.01.2025), la quarta sezione penale della Corte di cassazione, ha ricordato a quali condizioni può essere affermata la responsabilità penale del committente privato che affida l’esecuzione di opere di piccola entità ad un’impresa, senza verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’appaltatore e la documentazione prescritta dall’art.90 d.lgs. n.81/2008, quando si verifica un infortunio durante l’esecuzione dei lavori commissionati.

  1. L’incidente sul lavoro e la decisione del giudice di primo grado.

Secondo la ricostruzione del giudice di merito, l’imputato rinviato a giudizio per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, aveva commissionato ad un’impresa l’esecuzione di lavori di rasatura e intonacatura di un prefabbricato che si trovava nel giardino di pertinenza della sua abitazione.

Durante i lavori la persona offesa, pur non formalmente assunto dall’impresa appaltatrice, si trovava sulla impalcatura usata per i lavori commissionati; impalcatura i cui ganci di blocco erano malfunzionanti, per cui le ruote restavano mobili anche durante l’utilizzo da parte del lavoratore.

Pertanto, proprio mentre svolgeva quella attività, l’operaio cadeva dall’impalcatura – da una altezza di circa 1,5 metri – riportando lesioni personali gravissime a seguito delle quali decedeva, dopo plurimi interventi chirurgici.

Il Tribunale in riferimento alla dinamica dell’incidente ha ritenuto, in termini controfattuali  che, anche se l’imputato avesse chiesto all’impresa appaltatrice  di esibire le certificazioni richieste, questi avrebbe potuto sostituirle con un’autocertificazione, e che, soprattutto, ciò non avrebbe impedito l’utilizzo di una impalcatura sprovvista dei requisiti di sicurezza.

In sostanza, quindi, secondo il primo giudice, a fronte della conclamata, mancata verifica dei requisiti di affidabilità dell’appaltatore (culpa in eligendo del committente), la dinamica dell’incidente dovuta all’erroneo/difettoso utilizzo dell’attrezzatura di lavoro,  avrebbe interrotto la catena causale tra l’omissione colpevole del committente e l’exitus infausto.

  1. Il ricorso per cassazione del PM.

Contro la sentenza assolutoria ha  proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero lamentando inosservanza della legge penale sostanziale, con riguardo agli artt. 40, 43 e 589 cod. pen.

Invero, secondo la Pubblica accusa, il Tribunale aveva erroneamente  assolto il committente sostenendo l’irrilevanza, sul piano causale, della mancata richiesta all’impresa della documentazione di cui all’art. 90 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il PM ha opinato, al riguardo, che è obbligo del committente di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori prescelti, senza limitarsi al controllo dell’iscrizione nel registro dell’imprese, ma verificando la struttura organizzativa dell’impresa e l’adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata.

  1. La decisione della Suprema corte.

La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la superiore doglianza, precisando quanto segue in linea con la giurisprudenza di legittimità già sedimentata intorno al tema giuridico della responsabilità del committente privato:

…. Non è in discussione il fatto che l’infortunio mortale trovò causa non in un fattore di rischio proprio del cantiere, ma introdotto dalla ditta esecutrice.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore), anche al committente.

Conseguentemente, la responsabilità dell’appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l’evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.

Più in particolare, l’affermazione della responsabilità del committente presuppone la verifica, in concreto, dell’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435 – 01; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016, dep. 2017, Vettor, Rv. 270100 – 01; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264974 – 01; Sez. 4, n. 3563 del 18/1/2012, Marangio, Rv. 252672; Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009, Vecchi, Rv. 245275 – 01).

Né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale (pp. 5 e 6) che l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, possa risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (conf., in relazione ad una vicenda simile a quella per cui si procede, Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Oliveri, Rv. 280049 – 01; Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744 – 01).

Nella specie il ricorrente, per sua stessa ammissione, non ha operato alcuna verifica, nemmeno documentale, affidandosi a semplici rassicurazioni verbali in tal modo, non ha operato alcun controllo, nemmeno meramente formale, scegliendo una impresa che, fino a poco tempo prima dell’infortunio, non aveva alcun lavoratore dipendente.

Per non incorrere nella violazione di legge denunciata, il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto stabilire se il committente, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori (circostanza non emersa), abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa prescelta, la sua capacità organizzativa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (dovendosi raggiungere l’altezza di 3 metri circa, assicurandosi dell’effettiva disponibilità, da parte dell’appaltatore, dei necessari dispositivi di-sicurezza.

Naturalmente, la colpa nella scelta dell’impresa, e quindi, ancor prima, l’inidoneità dell’impresa, non potrà essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio.

Avrebbe dovuto, inoltre, verificare la presenza o meno di situazioni di manifesto pericolo percepibili direttamente dal committente-proprietario (presente in cantiere, anche al momento del fatto), e quindi tali da non poter essere ignorate (in questa prospettiva, cfr., anche Sez. 4, n. 23171 del 9/02/2016, Russo, non mass.), e ciò in ragione delle circostanze di fatto emerse nel corso del processo, posto che le ruote dell’impalcatura rimanevano mobili durante l’utilizzo.

Inoltre, le modalità semplificate di cui al predetto comma 9, lett. a), riguardano i lavori che non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI), tra cui quelli che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a 2 metri, nel concorso delle ulteriori circostanze ivi indicate il lavoro affidato, come visto, prevedeva la necessità quantomeno di raggiungere la quota di 3 metri, e quindi la contraria affermazione del Tribunale, così come formulata, mostra un ulteriore profilo di violazione di legge”.

Per approfondimenti in tema di responsabilità penale del committente privato si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:

(i) https://studiolegaleramelli.it/2025/01/07/omicidio-colposo-per-il-committente-privato-che-affida-i-lavori-ad-un-artigiano-senza-verificare-la-sua-iscrizione-alla-camera-di-commercio-la-disponibilita-di-attrezzature-adeguate-e-dei-dpi/

(ii)https://studiolegaleramelli.it/2018/05/03/lavori-in-casa-gli-infortuni-sul-lavoro-e-la-responsabilita-penale-del-committente/

(iii) https://studiolegaleramelli.it/2022/01/03/la-suprema-corte-definisce-quando-il-committente-dei-lavori-privato-risponde-in-sede-penale-dellincidente-occorso-al-lavoratore-autonomo-durante-lesecuzione-dellopera/

(vi) https://studiolegaleramelli.it/2022/11/15/nessun-automatismo-di-responsabilita-penale-a-carico-del-committente-privato-se-loperario-della-impresa-appaltatrice-si-infortuna-durante-lesecuzione-dei-lavori/

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA