Assolto con formula piena il medico chirurgo che esamina la bocca della paziente senza compiere attività terapeutica riservata all’odontoiatra.

Con la sentenza numero 2704/2025  (udienza 12/12/2024 – depositata il 22.01.2025)  la sezione sesta penale della Corte di cassazione è tornata nuovamente a definire il perimetro punitivo  del reato previsto dall’art. 348 cod. pen. con riferimento alla posizione del sanitario – non specialista odontoiatra – che esamina il cavo orale della paziente.

 

La contestazione penale e l’esito dei processi di merito.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità per il delitto di esercizio abusivo della professione ascritto  all’imputato (medico chirurgo), che aveva esaminato, all’interno di uno studio odontoiatrico, la bocca di una paziente che accusava forte dolore ad un dente.

 

Il ricorso per cassazione del sanitario.

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto si è sostenuto che il giudicabile non aveva svolto attività tipica riservata alla professione odontoiatrica, limitandosi ad eseguire un semplice controllo del dente dolente della paziente per somministrarle eventuale terapia farmacologica.

Invero, ha osservato il ricorrente, che nel corso del dibattimento non era stata provata l’esecuzione di attività terapeutica odontoiatrica e che la condanna era fondata sul travisamento delle dichiarazioni rese dalla paziente, di tal ché l’attività concretamente svolta dal sanitario era  lecita, ancorché prestata in uno studio dentistico.

 

La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.

La Corte di legittimità ha ritenuto fondate le doglianze difensiva ed annullato la sentenza impugnata con la formula liberatoria perché il fatto non sussiste per le ragioni indicate nella parte motiva della sentenza impugnata :

In assenza di specifici e riconoscibili elementi idonei a giustificare il sospetto di dichiarazioni consapevolmente false, il giudice deve presumere che il testimone abbia correttamente riferito quanto a sua effettiva diretta conoscenza e deve limitarsi a verificare la compatibilità tra il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e le altre risultanze probatorie (Sez. 2, n. 16627 del 28/02/2007, Calderone, Rv. 236652).

Invece, nella fattispecie la Corte di appello ha utilizzato in modi contrastanti le diverse componenti delle dichiarazioni della testimone, pur non essendo i loro contenuti radicalmente implausibili o affetti da interne incompatibilità.

Prima, nella sentenza, si riconosce che il medico (non odontoiatra) avrebbe potuto ispezionare il cavo orale, ma limitando il suo intervento alia prescrizione di un antibiotico odi qualche lavaggio, in attesa dell’eventuale intervento di un odontoiatra

Poi, invece, si assume, ultroneamente, che l’imputato «recandosi in uno studio odontoiatrico e svolgendosi un esame con le apparecchiature proprie della professione medica svolgeva un atto medico al quale non era abilitato» .

In ogni caso, quel che rileva per la qualificazione della condotta e Io specifico concreto contenuto materiale della stessa e, nella fattispecie, non risulta che l’imputato, che è un medico-chirurgo, abbia fatto qualcosa di più che ispezionare il cavo orale della paziente, come indicate nel capo di imputazione (nel quale, per altro verso, risulta inappropriate il richiamo all’art. 11 r.d. 31 maggio 1934, che riguarda il divieto, per gli «odontotecnici (…) di esercitare (…) alcuna manovra (…) nella bocca del paziente».

Su queste basi, va ribadito che non integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente e in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, se il loro compimento non e realizzato con modalità tali — per continuatività, onerosità e organizzazione — da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, Ie oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv. 251819; Sez. 6, n. 5319 del 28/11/2023, dep. 2024, Mancuso, Rv. 286080).

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

Sullo stesso argomento segnalo due arresti giurisprudenziali nei quali si è affermata la responsabilità per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. in riferimento all’odontotecnico che svolge attività riservata all’odontoiatra:

(i) https://studiolegaleramelli.it/2024/05/03/integra-il-reato-di-esercizio-abusivo-della-professione-qualsiasi-attivita-svolta-dallodontotecnico-nel-cavo-orale-del-paziente/#:~:text=%E2%80%93%20commette%20il%20delitto%20di%20esercizio%20abusivo%20della%20professione%20medica%20l,4%2C%20n.

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2020/07/18/risponde-di-esercizio-abusivo-della-professione-di-odontoiatra-lodontotecnico-che-svolga-le-attivita-professionali-di-pulizia-dentale-installazione-di-ponti-e-rilevazione-di-impronte-dentari/

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA