Sicurezza sul lavoro: il coordinatore in fase di esecuzione è responsabile del danno biologico sofferto dall’operaio conseguente al colpo di calore.

Questo è il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza 4813/2054 (udienza 07.11.2024 – depositata il 06/02/2025) chiamata allo scrutinio di legittimità in riferimento alla definizione del perimetro della posizione di garanzia del ricorrente – coordinatore in fase di esecuzione – nella fattispecie rinviato  a giudizio per le lesioni gravissime riportate da un operaio a causa delle avverse condizioni climatiche presenti in cantiere.

 

L’infortunio  sul lavoro e la decisione dei giudici di merito.

Secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza in commento i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, riconosciuto il giudicabile, responsabile del reato punito dall’art. 590 cod. pen.

La persona offesa al momento del malore era impiegata nell’area del cantiere edile interamente esposta al sole, senza zone di riparo – se non una baracca non climatizzata, e quindi con temperatura interna addirittura superiore a quella registrata il giorno dell’infortunio di 37° ed un tasso di umidità pari all’88%.

L’infortunato accusava un malore indotto da un colpo di calore e veniva trasportato al vicino pronto soccorso, poi intubato e quindi ricoverato in terapia intensiva; all’esito, riportava gravi con danno biologico permanente pari all’87%, e conseguente impossibilità a svolgere attività lavorativa.

All’esito delle indagini, secondo la valutazione del PM, le lesioni venivano ritenute causalmente riconducibili alla condotta colposa del datore di lavoro della vittima e del ricorrente quale coordinatore in fase di esecuzione del cantiere.

La contestazione penale aveva censurato profili di  colpa, dovuti a negligenza, imprudenza,  imperizia ed inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione alla mancata predisposizione del POS (per il datore di lavoro) ed all’assenza di ogni verifica sulle condizioni di sicurezza dei lavori affidati in appalto ad altra impresa per la posizione del CE.

 

Il ricorso per cassazione.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale e per quanto qui di interesse, si segnala che con un motivo di ricorso la difesa del coordinatore in fase di esecuzione del cantiere aveva denunciato l’erronea applicazione della legge penale sostanziale, con riguardo all’accertamento del nesso causale deducendo che:

(i) nell’area di cantiere vi era una zona boscata dove i lavoratori avrebbero potuto trovare riparo dal sole e dalla calura.

(ii) la responsabilità dell’evento di danno alla persona andava ascritta al solo datore di lavoro ovvero al preposto da lui nominato per  la decisione di far cambiare i dipendenti non nella zona alberata ma in quella assolata del cantiere.

Conseguentemente, sempre secondo la difesa, non poteva muoversi nessuna censura  al coordinatore per la sicurezza che non deve essere sempre presente in cantiere a differenza del preposto cui spettava di vigilare affinché i lavoratori non si esponessero a rischi di sorta, compreso quello connesso all’eccessivo calore.

La decisione della Suprema Corte ed il principio di diritto.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo corresponsabile del fatto addebitato il coordinatore in fase di esecuzione  per le ragioni indicate nella parte  motiva di seguito riportata:   

“Il ricorrente, coordinatore in fase esecutiva, deduce inoltre che esulava dai suoi compiti quello di procedere al puntuale controllo delle singole attività lavorative, invece demandato ad altre figure operative (il preposto), alla cui condotta deve invece imputarsi l’evento.

Osserva il Collegio che l’art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede, tra l’altro, che durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è tenuto a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Se è vero che al coordinatore per l’esecuzione dei lavori viene riconosciuta una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, nondimeno la figura rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori; a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC e nell’assicurazione dell’adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (così, in motivazione, Sez. 4, n. 2845 del 15/10/2020, dep. 2021, Martinelli; cfr., con particolare riferimento a ipotesi di mancata verifica di idoneità del POS che non contemplava il rischio di caduta attraverso lucernari, Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026 – 01).

Ma il controllo sull’idoneità del piano operativo di sicurezza non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, poiché si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall’impresa (Sez. 4, 2845 Martinelli, cit.).

Nel caso in esame l’infortunio è riconducibile a carenze organizzative generali, facilmente prevedibili: l’opera consisteva infatti nella demolizione e successiva ricostruzione, proprio nel periodo estivo; la baracca, unico riparo presente, non era climatizzata.

Sicché, le fonti di pericolo non cautelate appaiono riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, non a rischi propri dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo; solo di questi ultimi, infatti, il coordinatore non risponde (Sez. 4, n. 3288 del 27/9/2017, Bellotti, Rv. 269046 – 01)”.

Per approfondimenti sui recenti orientamenti giurisprudenziali sedimentati intorno alla figura del coordinatore in fase di esecuzioni si segnalano le seguenti pronunce annotate:

1.https://studiolegaleramelli.it/2024/11/14/sicurezza-sul-lavoro-la-presenza-in-cantiere-del-coordinatore-in-fase-di-esecuzione-non-salva-dalla-condanna-il-datore-di-lavoro-che-non-adempie-ai-suoi-obblighi-di-sicurezza/

  1. https://studiolegaleramelli.it/2021/02/01/il-coordinatore-per-la-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-dei-lavori-in-appalto-che-abbia-omesso-di-imporre-alle-imprese-impegnate-in-cantiere-ladeguamento-del-pos-in-caso-di-incidente-assume-su/

3.https://studiolegaleramelli.it/2021/04/19/e-sanzionabile-penalmente-il-coordinatore-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-dei-lavori-che-non-verifica-la-concreta-applicazione-delle-norme-precauzionali-da-parte-delle-imprese-appaltatr/

  1. https://studiolegaleramelli.it/2021/04/27/la-cassazione-torna-a-precisare-il-perimetro-della-responsabilita-del-coordinatore-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-dei-lavori-e-del-datore-di-lavoro/

Claudio ramelli@ RIPRODUZIONE RISERVATA.