Art.8 d.lgs. n.74/2000: per la configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è necessario che il documento fiscale venga trasmesso al destinatario.

E’ il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, con la sentenza numero 5169/2025 depositata il 10.02.2025, che ha affrontato la questione giuridica del momento consumativo del reato previsto e punito dall’art.8 d.lgs. n.74/2000. che sanziona con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La sentenza in disamina chiarisce che l’utilizzo da parte del legislatore dei termini di emissione e rilascio comporta, ai fini dell’integrazione della condotta materiale del delitto tributario in parola, la formazione ed il successivo invio del documento al beneficiario del documento fiscale, non risultando punibile la mera formazione dello stesso, ad eccezione dell’ipotesi particolare di auto fatturazione.

Di seguito si riportano i passaggi della sentenza di interesse per la presente nota:

[…orbene, ritiene il Collegio che l’impostazione del Tribunale sia condivisibile nelle conclusioni, ma non nella sua premessa, ossia rispetto all’indicazione del criterio di individuazione del luogo di consumazione del reato per cui si procede.

Al riguardo occorre infatti osservare che l’art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 sanzionala condotta, alternativa, di chi “emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, dovendosi in proposito precisare che il verbo “emettere” è stato mutuato dagli art. 21, 21 bis e 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 che disciplinano l’obbligo di fatturazione, mentre il “rilascio” riguarda tutti gli altri documenti (traquesti le ricevute e gli scontrini fiscali, di cui agli art. 8 della legge n. 249 del 1976,n. 249 e 12 della legge n. 413 del 1991, che utilizzano il verbo rilasciare).

È necessario dunque chiarire cosa si intende per “emettere” e “rilasciare”.

Sul punto deve precisarsi che, secondo il dizionario della lingua italiana, “emettere” deriva dal verbo latino “mittere”, ossia “mandare”, concetto che, con particolare riferimento al settore economico, si declina come “diffondere”, “mettere in circolazione”; a sua volta, “rilasciare”, dal latino “relaxare”, significa “dare”, “consegnare”, e, nel gergo burocratico, “consegnare” (ad es. un documento).

Ora, con specifico riferimento all’oggetto delle condotte sanzionate dalla norma incriminatrice, deve precisarsi che i concetti di “emissione” e di “rilascio” evidentemente presuppongono il materiale confezionamento di una falsa fattura, attività cui se ne sovrappone una successiva, consistente nell’invio (“emettere”) o, comunque, nella consegna (“rilasciare”) del documento contabile mendace.

Ciò posto, se può convenirsi con il Tribunale del riesame sul fatto che, ai fini della consumazione del reato, non basta la mera formazione della fattura falsa, non può invece essere condivisa l’ulteriore affermazione secondo cui, perché il delitto de quo risulti integrato, occorre anche che il documento giunga nella sfera di conoscenza del destinatario, dovendosi invece ritenere sufficiente per la configurabilità del reato che la fattura esca dalla disponibilità del soggetto emittente o rilasciante, il che può verificarsi già con la spedizione del documento.

L’emissione e il rilascio, infatti, non devono essere qualificati come atti recettizi, esaurendosi gli stessi nella diffusione del documento, che si realizza al momento della fuoriuscita dello stesso dalla disponibilità del suo autore mediante le attività propedeutiche al ricevimento dell’atto da parte del suo destinatario, quali ad esempio la trasmissione telematica o l’invio materiale del documento cartaceo.

Viceversa, un’anticipazione della soglia di consumazione del reato alla fase della formazione deve ritenersi sussistente rispetto alla cd. “auto fatturazione” (art. 21, comma 6 ter del d.P.R. n. 633 del 1972), posto che, ancorché la norma parli pure in tale ipotesi di “emissione”, deve però ritenersi sufficiente il materiale confezionamento del documento mendace, attività che già vale a integrare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma, non essendo quindi necessario il successivo passaggio della spedizione dell’atto, che in tal caso entra nella disponibilità del soggetto emittente contestualmente alla sua formazione.”].

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA