Sussiste responsabilità penale per mancata valutazione del rischio interferenziale anche se le diverse imprese svolgono in cantiere la medesima attività.

Questo è il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza 8297/2055 (udienza 23.01.2025 – depositata il 28/02/2025) chiamata allo scrutinio di legittimità in riferimento alla definizione del rischio interferenziale, la cui mancata valutazione, come noto, costituisce fonte di penale responsabilità a carico del garante inadempiente per l’infortunio sul lavoro.

 

L’infortunio  sul lavoro e la decisione dei giudici di merito.

Secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza in commento i giudici del doppio grado di merito, giudicando con il rito abbreviato,  avevano, concordemente, condannato l’imputato per i delitti di lesioni ed omicidio colposo, quale datore di lavoro di due dipendenti della società (della quale rivestiva la carica di legale rappresentante), rimasti schiacciati dal ribaltamento dell’autocarro dal quale, mediante una gru sullo stesso installata, si stavano scaricando blocchi in cemento.

 

Il ricorso per cassazione.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale e per quanto qui di interesse, si segnala che con un motivo di ricorso la difesa del ricorrente aveva denunciato vizio di motivazione della sentenz impugnata nella parte in cui aveva ravvisato la colpa per la mancata valutazione del rischio interferenziale in realtà, trattandosi di imprese impegnate nello stesso settore di attività.

 

La decisione della Suprema Corte ed il principio di diritto.

La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la superiore censura per le ragioni indicate nel segmento della parte motiva di seguito riportata:   

“….Del tutto infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza e per manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza del rischio interferenziale, assumendo che di esso sarebbe stata irragionevolmente affermata la ricorrenza  nella decisione di merito, in quanto le emergenze processuali escluderebbero in radice l’interferenza, in  ragione  del fatto che le due imprese operanti sul luogo del sinistro erano intente a svolgere le medesime attività.

Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sia riscontrabile, nella decisione impugnata, il dedotto vizio motivazionale, laddove si è affermata la ricorrenza di un rischio interferenziale, a fronte dell’accertato svolgimento, sul cantiere teatro dell’incidente, di attività che vedevano contemporaneamente coinvolte due diverse imprese.

E invero, non assume rilievo alcuno la circostanza che le stesse (ossia l’appaltatrice – omississ.p.a.  e  la  subappaltatrice – omissis –         di cui è legale rappresentante il ricorrente) fossero intente a svolgere la medesima  attività di scarico dal cassone di un automezzo di blocchi  in  cemento  denominati  new jersey ,   avendo   da   tempo   affermato   la   giurisprudenza   di   legittimità   che il rischio interferenziale ha origine  in conseguenza del solo fatto che sono coinvolti nella procedura di lavoro plessi organizzativi diversi (così : Sez. 4, n. 18200 del 07/01/2016, Grosso  e  altro,  Rv.  266640-01,  nonché, successivamente, Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, P.C. e altri in proc. Carfi e altri,  Rv. 267687-01, Sez.  4,  n.  34869  del  12/04/ 2017, Leone,  Rv. 270756-01,Sez. 4, n. 9167 dell’Ol/02/ 2018, Verity James e altro, Rv. 273257-01 e Sez. 4,n. 1777 del 06/12/2018, dep. 16/01/ 2019, Perano, Rv. 275077-01).

Sul tema giuridico della responsabilità penale per mancata valutazione del rischio interferenziale si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali:

  1. https://studiolegaleramelli.it/2021/01/25/previsione-e-prevenzione-dei-rischi-interferenziali-risponde-di-lesioni-colpose-lamministratore-della-societa-che-non-ha-impedito-ai-lavoratori-di-altra-impresa-lutilizzo-di-un-macc/
  2. https://studiolegaleramelli.it/2021/09/13/mancata-valutazione-dei-rischi-interferenziali-in-capo-allappaltatore-non-sorge-lobbligo-di-sostituzione-dellopera-di-coordinamento-posta-in-capo-al-committente-inadempient/
  3. https://studiolegaleramelli.it/2019/07/16/sicurezza-sul-lavoro-lesclusione-del-rischio-interferenziale-in-capo-al-committente-non-esclude-la-responsabilita-dellappaltatore-datore-di-lavoro-della-vittima/

Claudio ramelli@ RIPRODUZIONE RISERVATA.