D.lgs.231/2001 e sicurezza sul lavoro: anche un risparmio esiguo dei costi sulla sicurezza legittima la condanna dell’impresa.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza 4810/2025 (udienza 06.12.2024 – depositata il 06/02/2025), tornata a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa dell’impresa derivante da incidenti sul lavoro verificatesi per inosservanza delle norme sulla prevenzione dettate dal d.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni, con particolare riferimento al perimetro applicativo dei concetti dell’interesse o vantaggio dell’Ente.
La dichiarata responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.
Nel caso in disamina con la sentenza impugnata era stata dichiarata la responsabilità amministrativa di due società condannate, ciascuna di esse, al pagamento della sanzione pecuniaria di 70.000 euro in relazione all’illecito amministrativo dipendente da reato di cui agli artt. 5 comma 1 lett. a), 65, 25 septies comma 2 d.lgs. 231/01, perché “mediante interesse e vantaggio – costituito dai costi relativi alla sicurezza e alla tutela della salute sul lavoro per un importo non inferiore ad euro 5.000,00 – dal delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore, contestato ed accertato a carico dei legali rappresentanti delle due imprese collettive.
Il ricorso per cassazione.
Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale e per quanto qui di interesse, si segnala che con un motivo di ricorso la difesa delle società aveva sostenuto l’assenza del presupposto dell’interesse o vantaggio attesa l’esiguità del risparmio di spesa nei presidi di sicurezza.
La decisione della Suprema Corte ed il principio di diritto.
La Suprema Corte ha rigettato il superiore motivo ricorso per le ragioni indicate nella parte motiva della sentenza in commento di seguito riportata, che si pongono nel solco di uno stabile orientamento di legittimità:
“Orbene, accertate le responsabilità della ricorrente e, seppure in via incidentale, del padre della stessa, (cfr. Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Rv. 274320-03), nonché le gravi carenze organizzative delle società, consistite nella mancata predisposizione di presidi di sicurezza collettivi, diversi da quelli individuali, non idonei a tutelare i lavoratori, corrette appaiono le determinazioni della Corte di appello in ordine alla responsabilità degli enti in considerazione del risparmio di spesa ottenuto.
Risulta quindi correttamente applicato il principio secondo il quale non assume rilevanza il fatto che il risparmio di spesa, sicuramente giuridicamente apprezzabile, possa non essere stato ingente, atteso che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi.
Ciò nel solco del consolidato dictum della giurisprudenza di questa Corte che, al fine di adeguare la nozione di interesse e vantaggio ai reati di natura colposa come quello oggetto del presente procedimento, ha chiarito che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (Sez. 4, n. 24697 del 20/4/2016, Mazzotti ed altro, Rv. 268066; Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep.2016, Gastoldi, Rv. 268065).
Claudio ramelli@ RIPRODUZIONE RISERVATA.