Reati tributari: probabile rimessione alle Sezioni Unite Civili della questione relativa alla rilevanza del giudicato penale assolutorio nel processo tributario.

La Corte di cassazione – sezione tributaria, con l’ordinanza interlocutoria numero 5714/2025, pubblicata il 04.03.2025, ha rimesso alla Prima Presidente della Suprema Corte per la probabile devoluzione alle Sezioni Unite Civili,  la decisione  sulla rilevanza che assume nel giudizio fiscale, anche alla luce dell’introduzione dell’art.21 bis d.lgs. n.74/2000, la sentenza assolutoria pronunciata in sede penale a favore dell’imputato per un delitto tributario, quando l’accertamento amministrativo si fonda sui medesimi fatti già esaminati con sentenza irrevocabile dal Giudice penale.

 

La contestazione fiscale

L’agenzia delle Entrate con avvisi di accertamento e relativi atti di contestazione imputava alle contribuenti maggiori redditi percepiti nel territorio dello Stato italiano nel periodo compreso tra gli anni 2004 e 2010 e sanzionava l’omessa dichiarazione (mediante compilazione del quadro RW) di ingenti capitali mobiliari e immobiliari posseduti all’estero.

Secondo quanto è ricavabile dalla lettura dell’ordinanza l’operato dell’Ufficio trovava fondamento nell’attività di controllo realizzata dall’Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali – U.C.I.F.I. e volto ad individuare l’effettivo domicilio fiscale delle contribuenti, che l’Amministrazione finanzia riaffermava essere nel territorio italiano e non in (Svizzera), come formalmente risultante.

 

Il doppio grado del processo tributario.

Contro gli avvisi di accertamento le contribuenti proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che ne disponeva l’annullamento.

In grado di appello la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rigettava i ricorsi introduttivi delle contribuenti, fatta salva l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, condannando le appellate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

Il ricorso per cassazione.

Avverso la sentenza resa dalla CTR le contribuenti proponevano ricorso per cassazione e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Per quanto di interesse con la presente nota si segnala che la Suprema corte ha ritenuto, in via preliminare, di dover risolvere la questione della rilevanza da attribuire alla sentenza  penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, con l’ulteriore appendice, anch’essa rilevante nel caso di specie, della disciplina applicabile alla assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale, il tutto alla luce della innovazione apportata dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026.

 

Il quesito di diritto rimesso alla Prima Presidente.

La Corte di legittimità remittente, dopo aver riportato le coordinate ermeneutiche che connotano i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali ha statuito quanto segue:

Il Collegio ritiene, in conclusione, che, considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale.

È opportuno, pertanto, ai sensi del richiamato art. 374, secondo comma, c.p.c., rimettere gli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza”.

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA