Il pagamento rateale del debito tributario vale ad annullare il sequestro preventivo sui beni dell’indagato.
E’ il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, con la sentenza numero 9148/2025, depositata il 05.03.2025, che è tornata ad affrontare la questione giuridica della legittimità del sequestro preventivo prodromico alla confisca (misura riservata alla cognizione del giudice del merito) quando la difesa fornisce prova dell’avvenuto pagamento – parziale o integrale – del debito fiscale, costituente profitto del reato tributario.
Nel caso di specie il ricorso per cassazione era stato interposto contro l’ordinanza del Tribunale cautelare che aveva confermato la legittimità del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale ed eseguito su bene facenti parte del patrimonio personale del soggetto indagato per il delitto previsto e punito dall’art.11 d.lgs. n.74/2000.
Per quanto di interesse per la presente nota si evidenzia che con un motivo di impugnazione era stata dedotta la sopravvenuta illegittimità della misura cautelare in ragione dell’avvenuto pagamento debito tributario.
La Suprema Corte, ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto fondata la superiore doglianza, ricordando quanto segue:
[…E’ fondata, invece, la doglianza afferente al rigetto della richiesta di riduzione del sequestro.
Il Tribunale ha espresso sul punto argomentazioni erronee in diritto, in contrasto con la consolidato principio di diritto, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o di valore, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione (Sez.3, n. 9355 del 26/01/2021, Rv.281480 – 01; Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D’Angela, Rv. 280014 – 01; Sez.3, n.42470 del 13/07/2016, Orsi Rv.268384; Sez.3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv.266038 – 01. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio”].
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA