Reati tributari: è pienamente utilizzabile la testimonianza del finanziare che riferisce delle dichiarazioni ricevute nel corso dell’inchiesta amministrativa.
E’ il principio di diritto ribadito con la sentenza numero 9130/2025 (udienza 14.01.2024 – data di deposito 05.03.2025) resa dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, che è tornata ad affrontare il tema giuridico della validità delle prove che vengono assunte nel corso del dibattimento riferite agli accertamenti eseguiti nella fase dell’inchiesta amministrativa, prima dell’inizio del procedimento penale.
La questione analizzata con la presente nota riguarda l’utilizzabilità o meno della testimonianza indiretta resa dall’agente di P.G. nel corso del dibattimento che riferisce al Giudice di merito di fatti e circostanze dei quali è venuto a conoscenza durante l’indagine fiscale da persone informati sui fatti.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’ imputato – rinviato a giudizio quale amministratore di fatto dell’impresa – per il delitto di omessa dichiarazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
La difesa del giudicabile con il ricorso per cassazione aveva dedotto, tra i vari motivi di doglianza, il vizio di legge per violazione dell’art.195, comma 4 cod. proc. pen., sostenendo che l’accertamento della qualità di dominus occulto della società ricoperta dall’imputato era stato eseguito sulla base di quanto dichiarato nel corso del processo da un ufficiale della G.D.F. relativamente a fatti dal medesimo conosciuti da alcuni fornitori dell’Ente contribuente, escussi a sommarie informazioni testimoniali nel corso dell’inchiesta amministrativa.
La Suprema Corte, dando ulteriore continuità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondata la superiore doglianza validando l’operato dei giudici del merito per le ragioni che seguono:
[…Costituisce orientamento pacifico di codesta Corte che non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G. di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. con riguardo alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l’inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata anteriormente al procedimento penale, difettando in tal caso il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria (Sez.3, n. 52853 del 17/07/2018, Rv.274418 – 01; Sez. 3, n. 3050 del 14/11/2007 – dep. 21/01/2008, Rv. 238562).
Nella specie, le dichiarazioni ricevute dal teste da parte dei fornitori della ditta di cui all’imputazione sono state ricevute dal pubblico ufficiale durante la sua inchiesta amministrativa, o ispezione fiscale, e quindi quando egli non rivestiva (ancora) la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria: sicché difettava il presupposto soggettivo per l’applicabilità del divieto di testimoniare de relato di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.”].
Per approfondimenti sul tema della testimonianza indiretta nei processi per reati p. e p. dal d.lgs.n.74/2000:
Per analogia di argomento, si segnalano due note che affrontano il nodo dell’utilizzabilità del processo verbale di constatazione (atto amministrativo di natura fiscale) nel giudizio penale quando l’atto amministrativo viene acquisito al fascicolo dibattimentale su richiesta del PM:
- https://studiolegaleramelli.it/2024/06/25/reati-tributari-linutilizzabilita-del-pvc-deve-essere-specificamente-dedotta-in-riferimento-alla-violazione-del-codice-di-rito-penale/
- https://studiolegaleramelli.it/2024/02/21/reati-tributari-il-contenuto-del-processo-verbale-di-constatazione-e-sempre-utilizzabile-nei-confronti-dellimputato-che-non-eccepisce-il-vizio-di-rito/
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA