La dichiarazione di conformità del macchinario non può essere invocata dal datore di lavoro per escludere la sua responsabilità penale in caso di incidente sul lavoro.

E’ il principio di diritto ribadito con la sentenza numero 9454/2025 (udienza 06.11.2024 – data di deposito 07.03.2025) resa dalla Corte di cassazione – sezione quarta penale, che è tornata ad affrontare la questione giuridica della rilevanza che può assumere in difesa del datore di lavoro la conformità alle norme tecniche di settore del macchinario dal cui uso ne è derivato un danno all’operatore impegnato nella linea produttiva.

 

  1. L’incidente sul lavoro e la decisione conforme dei giudici del merito.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità del procuratore della società, ritenuto datore di lavoro del dipendente rimasto infortunato, per il delitto reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica (art. 71 D.Lgs. 81/08).

Secondo quanto emerso nel corso del dibattimento l’operaio –  persona offesa dal reato –   aveva riportato lesioni gravi consistite nell’amputazione della falange apicale del terzo dito della mano sinistra, rimasta schiacciata mentre regolava, con una chiave a brugola, il grano di fissaggio del tondino di un macchinario, inserendovi la mano.

 

  1. Il ricorso di legittimità.

La difesa del ricorrente, per quanto di interesse per la presente nota, ha lamentato la violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto responsabile dell’evento avverso il datore di lavoro, senza accertare la responsabilità del costruttore delle macchina certificata come sicura ed adatta all’utilizzo causa dell’incidente.

 

  1. La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.

La Suprema Corte, facendo applicazione di principi già elaborati dalla stabile giurisprudenza di legittimità, cui ha ritenuto di dare ulteriore continuità, ha rigettato il ricorso per le ragioni che seguono:

[…parimenti privi di pregio appaiono il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché volti entrambi ad invocare la responsabilità della società costruttrice delle macchine, [omissis Srl].

 Richiamando sul punto la sentenza di primo grado, la Corte di appello ha ricordato come la concorrente responsabilità del fabbricante non possa costituire causa di esonero di responsabilità dell’imputato dal suo personale obbligo, sancito dall’art. 71 D.Lgs. 81/08, di mettere a disposizione dei lavoratori macchinari rispondenti ai migliori requisiti di sicurezza, tra i quali era certamente compreso un meccanismo in grado di garantire che, all’apertura degli sportelli della macchina, prodromica all’intervento manuale del lavoratore, tutti gli organi di movimento fossero bloccati.

La decisione impugnata si è così collocata nel solco da tempo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che, in plurime pronunce, ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto Luciano, Rv. 282065; Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948).

Al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente osservato che, indipendentemente dalla certificazione di conformità ai requisiti di sicurezza rilasciata dalla società costruttrice, competeva all’imputato, primo garante dell’incolumità dei dipendenti, assicurarsi che l’abbinamento del nuovo macchinario non pregiudicasse le condizioni di sicurezza e che le due linee “dialogassero”, non solo dal punto di vista funzionale, ma anche da quello della sicurezza, bloccandosi entrambe in caso di apertura dello sportello di protezione di una delle due, così scongiurando il rischio, che si è poi concretizzato, che l’intervento su una delle due linee mettesse in pericolo l’incolumità del lavoratore, perché gli organi di movimento dell’altra linea continuavano a girare.

L’intervenuta radicale modifica del macchinario imponeva al garante, si legge nella sentenza impugnata, di rivalutare i pericoli legati al funzionamento della nuova linea di produzione, rientrando tra i suoi obblighi la stima dei nuovi rischi per l’incolumità dei lavoratori dipendenti dal raddoppio della linea.

Deve altresì essere disattesa la censura secondo cui non sarebbero stati valutati dai Giudici di merito i rilievi del consulente della difesa. Sul punto, la Corte territoriale ha osservato che la presenza di pulsanti d’arresto in grado di fermare la seconda macchina e la possibilità per l’infortunato di rendersi conto che il secondo nastro, parallelo a quello sul quale egli doveva intervenire con la chiave a brugola, continuava a scorrere, sono circostanze prive di rilievo rispetto al dirimente addebito di colpa contestato all’imputato, incombendo su di lui gli obblighi di sicurezza ,volti a scongiurare pericoli per l’incolumità del lavoratore a prescindere dalle capacità di questi di percepirli, spettando al garante l’obbligo di prevenirne anche eventuali disattenzioni.

Quanto alla prevedibilità e alla esigibilità del comportamento dovuto, la sentenza impugnata ha evidenziato che, nel caso in esame, la vicinanza dei due nastri paralleli sui quali scorrevano le due macchine e il ridotto spazio di manovra, laddove fosse stato necessario intervenire su una di essa (come spesso accadeva), era senz’altro riconoscibile con l’ordinaria diligenza, emergendo immediatamente dalle fotografie scattate in sede di sopralluogo e in quelle contenute nella consulenza della difesa: in tale condizione, l’azione sul primo dei due nastri, in caso di mancato blocco del secondo, creava un rischio di schiacciamento degli arti evidente e prevedibile.

Sulla stessa linea interpretativa si collocano due precedenti giurisprudenziali  in precedenza annotati:

  1. https://studiolegaleramelli.it/2023/07/28/il-datore-di-lavoro-risponde-sempre-delle-lesioni-riportate-dalloperaio-che-si-infortuna-lavorando-con-un-macchinario-non-adeguatamente-protetto/

2.https://studiolegaleramelli.it/2021/09/30/il-datore-di-lavoro-e-sempre-tenuto-a-verificare-ladeguatezza-del-macchinario-rispetto-alle-specifiche-lavorazioni-da-svolgere/

La norma di riferimento art. 71 D.lgs. n.81/2008:

Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
  2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
  3. a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  4. b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  5. c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  6. d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
  7. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
  8. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:
  9. a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);

  1. b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
  2. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
  3. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
  4. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:
  5. a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
  6. b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
  7. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro , secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinchè:
  8. a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
  9. b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  10. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  11. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
  12. c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
  13. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
  14. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
  15. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

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  1. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

))

  1. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA