E’ legittima la confisca dell’autovettura che trasportava un Jammer utilizzato per facilitare furti in abitazione.
E’ il principio di diritto fissato con la sentenza numero 9979/2025 (udienza 29.11.2024 – data di deposito 12.03.2025), resa dalla Corte di cassazione – sezione prima penale, che ha affrontato l’interessante questione giuridica della legittimità della confisca – facoltativa – del mezzo di trasporto all’interno del quale la PG aveva rivenuto un disturbatore di frequenze elettroniche (cosiddetto jammer) utilizzato dall’imputato per impedire l’attivazione di antifurti installati da privati nelle loro abitazioni per la prevenzione dai furti.
L’imputazione e la decisione di merito
Nel caso in disamina la Corte di appello, giudicando in sede di rinvio da un precedente annullamento della Cassazione, aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art.617-quinquies cod. pen. ed ordinato la misura di sicurezza della confisca dell’ autovettura su cui era stato installato da parte del giudicabile un cd. jammer al fine di impedire le comunicazioni telefoniche e telematiche per agevolare la commissione di reati contro il patrimonio.
Il ricorso per cassazione.
Contro la sentenza della Corte distrettuale il ricorrente articolava un unico motivo, con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca.
Evidenziava la difesa che, al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, il jammer era acceso, ma semplicemente poggiato sul sedile posteriore, senza alcun collegamento al veicolo.
Aggiungeva il ricorrente che si trattava di un apparecchio di pochi centimetri, sicché l’assunto del Collegio di merito secondo cui l’uso del veicolo era indispensabile non era condivisibile, in quanto il jammer poteva essere collocato anche su altri mezzi di trasporto più piccoli o sulla persona.
La decisione della Suprema Corte sulla confisca ed il principio di diritto.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata la superiore doglianza rigettando il ricorso per le ragioni che seguono:
[…La giurisprudenza di legittimità più recente ritiene sufficiente, ai fini della confisca facoltativa, l’accertamento di un nesso di strumentalità “in concreto” tra la cosa e il reato, così superando l’idea di un necessario nesso di indispensabilità che configuri un rapporto causale diretto ed immediato tra l’una e l’altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280991 – 01).
Per “cose che servirono a commettere il reato”, ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell’attività punibile, e il nesso di strumentalità tra la cosa ed il reato – bastevole per legittimare l’adozione del provvedimento applicativo della misura di sicurezza reale – va ricercato considerando il ruolo rivestito dalla cosa nella realizzazione dell’illecito e le modalità di commissione del reato.
In tal senso, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato integra una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l’esproprio di cose che, per essere collegate all’esecuzione di illeciti penali, manterrebbero viva l’attrattiva del reato, se lasciate nella disponibilità del reo.
Ne deriva che la confisca in esame implica un rapporto di “asservimento” tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo da uno stretto nesso strumentale che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi di un’attività punibile, non essendo invece sufficiente un rapporto di mera occasionalità (Sez. 6, n. 3711 del 9/1/2013, Rv. 254573 – 01; Sez. 3, n. 33432 del 3/7/2023, Rv. 285062 – 01).
Ciò premesso, la motivazione della sentenza impugnata ha dato correttamente conto, in primo luogo, che l’autovettura è certamente servita, nell’episodio giudicato, a trasportare il jannmer funzionante.
Acquisito tale dato, la Corte d’Appello, poi, valorizza adeguatamente la circostanza, mutuabile anche dalle precedenti sentenze di merito, secondo cui la disponibilità del jammer era funzionale alla commissione di delitti contro il patrimonio: ciò anche sulla base dell’esito della perquisizione, che aveva consentito di rinvenire nella medesima autovettura numerosi arnesi da scasso, ricetrasmittenti e decodificatori.
In via del tutto logica, quindi, la sentenza ipotizza che il trasporto del jammer fosse prodromico rispetto a condotte delittuose da commettersi in luoghi o su cose assicurate da sistemi di protezione di tipo elettronico, il cui funzionamento l’uso dello strumento in questione era volto ad inibire.
Sotto questo profilo, è possibile sostenere ragionevolmente che, agendo gli imputati in numero di due e dovendo muoversi sul territorio alla ricerca di occasioni propizie per la commissione dei delitti contro il patrimonio, non potessero portare con sé il jammer se non con un autoveicolo (da escludersi che potessero farlo, come sostiene il ricorso, a piedi o con ciclomotore), anche perché altrettanto difficile sarebbe stato che le eventuali refurtive venissero poi trasportate se non – appunto – con un autoveicolo.
In questo modo, pertanto, costituisce condivisibile approdo del ragionamento probatorio sia l’esclusione, per un verso, della mera occasionalità del collegamento tra l’autovettura e il reato, sia l’affermazione, per l’altro, della possibilità futura del ripetersi di un’attività punibile…”].
Per approfondimenti in ordine alla illiceità penale connessa all’utilizzo del disturbatore di frequenze cd. jammer:
- https://studiolegaleramelli.it/2020/05/19/installazione-di-apparecchiature-volte-ad-intercettare-o-impedire-comunicazioni-o-conversazioni-telefoniche-non-risponde-del-delitto-punito-dallart-617-bis-c-p-il-soggetto-che-utilizzi-uno-j/
- https://studiolegaleramelli.it/2024/11/04/costituisce-reato-la-mera-detenzione-di-un-disturbatore-telefonico-se-finalizzata-al-disturbo-delle-altrui-comunicazioni/
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA