La notevole entità del debito fiscale derivante da reato tributario non è da sola sufficiente a giustificare il sequestro preventivo per equivalente del patrimonio dell’indagato.

E’ il principio di diritto ribadito con la sentenza numero 6313/2025 (udienza 19.12.2024 – data di deposito 17.01.2025) resa dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, che è tornata ad affrontare il tema della legittimità del decreto di sequestro preventivo richiesto dal PM ed emesso dal Giudice per le indagini preliminari, nell’ipotesi di indagine per reati tributari, con particolare riferimento al presupposto del periculum in mora che deve giustificare l’ablazione anticipata del patrimonio del reo prima della confisca che, come noto, viene  disposta dal giudice di merito all’esito del processo e solo a seguito dell’accertamento della responsabilità penale del giudicabile.

  1. L’indagine penale, il sequestro preventivo ed il giudizio del merito cautelare.

Il Tribunale del Riesame di Roma confermava il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia del soggetto indagato, in concorso con altri, per i reati di cui agli artt. 2 e 10 quater d. lgs. 74/2000.

Dalla lettura della sentenza in disamina si apprende che in sede di giudizio cautelare il difensore aveva eccepito la carenza di motivazione del decreto impugnato quanto al presupposto del periculum in mora, evidenziando che il sequestro aveva attinto il patrimonio di tre società e di diversi indagati e che, pertanto, la motivazione relativa al ricorrente, non soddisfaceva i requisiti minimi necessari a giustificare la cautela anticipatoria di segno patrimoniale

In particolare, secondo la difesa, la giustificazione del vincolo ablatorio basata da un lato sulla natura obbligatoria della confisca e dall’altro sull’ingente ammontare dei debiti erariali (circostanza quest’ultima dalla quale poteva fondatamente ritenersi che, in  difetto di idonea misura cautelare, nelle more del giudizio potessero venire a mancare le garanzie del credito) non erano sufficienti a giustificare le indefettibili ragioni cautelari.

 

  1. Il ricorso per cassazione, la decisione ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza del Tribunale Capitolino interponeva ricorso per cassazione l’indagato eccependo la nullità del provvedimento impugnato e del decreto del GIP già oggetto di riesame per carenza di motivazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso ed annullato il decreto del Gip restituendo quanto in sequestro all’avente diritto per le ragioni che seguono:

[….. Tanto precisato, la valutazione delle doglianze difensive non può che muovere dai principi enunciati dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01.

La sentenza ha precisato che “il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora“, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. 

È evidente che il presupposto in esame non può che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima del giudizio.

Da tale principio il decreto del GIP del Tribunale di Civitavecchia si discosta allorquando sostiene che, vertendosi in tema di beni suscettibili di confisca obbligatoria, non è necessaria alcuna motivazione in relazione al periculum in mora.

I beni sottoposti a vincolo, infatti, non rientrano fra quelli la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato per cui il provvedimento di sequestro avrebbe dovuto spiegare le ragioni che giustificavano l’anticipazione dell’effetto ablativo.

Con riferimento, poi, al rilievo dato all’ammontare del debito, questa Corte ha ripetutamente sostenuto che il riferimento all’incapienza del patrimonio del soggetto colpito rispetto all’entità del debito tributario o, comunque, al valore sino al quale la confisca dovrebbe operare non costituisce argomento idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale di cui il giudice risulta gravato. Si segnalano in tal senso:

Sez. 3, n. 31025 del 6/4/2023, Benzoni, Rv. 285042 01, secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di sequestro che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del “periculum in mora”, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per solo il sequestro conservativo;

Sez. 3, n. 47914 del 18/10/ 2023, Galafati che precisa, con riferimento al sequestro di denaro e al pericolo di dispersione delle garanzie, che “la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione … nel giudizio in esame… [in quanto ] se appare logicamente predicabile – anche qui, senza che se ne possa però trarre  una  regola  assoluta  –  che  la  consistenza  e solidità  del  patrimonio  del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all’importo assoggettabile ad ablazione), [ma] non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore  a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente, così da esonerare il giudice della cautela dall’obbligo di rendere la necessaria motivazione“; Sez. 6, n. 43552 del 4/10/2023, Bibbiano, che statuisce che l’obbligo di motivazione non è soddisfatto  dalla  generica  affermazione  secondo  cui “la  misura è strumentale  ad impedire il depauperamento del patrimonio societario“.

Venendo al decreto del GIP, deve concludersi che la misura ablativa ha trovato giustificazione in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza necessari a spiegare le ragioni per le quali si riteneva indispensabile l’anticipazione dell’effetto ablativo  nelle  more del giudizio  (Sez.  U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), con conseguente illegittima integrazione della motivazione ad opera del Tribunale.

Costituisce, infatti, espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui l’omissione assoluta, nel decreto di sequestro preventivo, di motivazione in ordine al periculum in mora non consente al Tribunale di esercitare i poteri di correzione e rettifica attribuitigli dall’art. 309 cod. proc. pen. richiamato dall’art. 324 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01; Sez. 3, n. 23400 del 14/ 2/2024, Urbani. Rv. 286545- 01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/ 2023, dep. 2024, Emme Ci Tre X, Rv. 285747 – 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 – 01).

Essendo stata eccepita dinanzi al Tribunale la nullità del decreto di sequestro per la mancanza assoluta di motivazione in punto di periculum in mora (Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani, Rv. 286545 – 01) vanno annullati senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del GIP del Tribunale di Civitavecchia in data 10/6/2024 limitatamente al sequestro di denaro o beni mobili o immobili nella disponibilità di [omissis] e va ordinata la restituzione all’avente diritto di quanto sequestrato].

Per approfondimenti sulla stessa linea interpretativa si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:

  1. https://studiolegaleramelli.it/2024/04/12/reati-tributari-la-mancata-motivazione-del-gip-sul-periculum-in-mora-determina-irrimediabilmente-lannullamento-del-decreto-di-sequestro-preventivo/
  2. https://studiolegaleramelli.it/2023/11/28/reati-tributari-annullato-il-decreto-di-sequestro-preventivo-del-gip-se-nel-provvedimento-manca-ogni-riferimento-al-periculum-in-mora/

3.https://studiolegaleramelli.it/2022/11/14/e-illegittimo-il-sequestro-preventivo-per-reati-tributari-se-non-vengono-esplicitate-le-ragioni-del-provvedimento-cautelare-anticipatorio-della-confisca/

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA