Sono sempre utilizzabili nei processi di bancarotta le dichiarazioni rese dall’amministratore della società al curatore fallimentare.
E’ il principio di diritto ribadito con la sentenza numero 10571/2025 (udienza 20.01.2025 – data di deposito 18.03.2025), resa dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale, che è tornata ad affrontare il tema della utilizzabilità, ai fini del decidere nell’ambito del giudizio penale per fatti di bancarotta, delle dichiarazioni rese dall’indagato al curatore fallimentare nel corso della procedura concorsuale.
- L’imputazione ed il doppio grado di merito.
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia emessa in primo grado dal locale Tribunale nei confronti dell’imputato, dichiarandolo colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale – cd. specifica – contestata al giudicabile per la mancata consegna al curatore fallimentare dei documenti e delle scritture contabili della società della quale era stato ultimo amministratore prima del fallimento.
- Il ricorso per cassazione.
Contro la sentenza di appello interponeva ricorso per cassazione l’indagato lamentando, per quanto di interesse per la presente nota, la violazione degli artt. 62 e 63 del codice di rito e degli articoli 111 Cost. e 6 Cedu, per avere i giudici di merito utilizzato le dichiarazioni rese dall’imputato al curatore fallimentare.
- La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata la superiore doglianza per le ragioni che seguono dando seguito alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione giuridica in disamina:
[….. Va, tuttavia, premesso che il primo motivo, che contesta la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare, è manifestamente infondato. E’ errata l’impostazione difensiva secondo cui, una volta riconosciuto, anche dalla Corte Edu, il diritto dell’imputato dì tacere e di non contribuire con le proprie dichiarazioni alla propria incriminazione, sarebbe, quindi, stato necessario che l’incolpato [omissis] di fatto, già quantomeno indagabile – prima di rendere dichiarazioni al curatore che possono essere utilizzate nel processo a suo carico, fosse stato avvisato di tutte le facoltà che gli competono.
La Corte territoriale ha, opportunamente, richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale le dichiarazioni rese al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 63, comma 2, del codice di rito, sicché tali dichiarazioni appaiono pienamente utilizzabili.
Innanzitutto, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 16/03/ 2018, Rv. 272664 – 01, ha affermato che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie dì soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione dì cui all’art.220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (in motivazione, questa Corte ha, tra l’altro, chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale).
La successiva pronuncia, Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 277342 – 01 ha, a sua volta, osservato – proprio con riferimento al diritto di non contribuire, con le proprie dichiarazioni, alla propria incriminazione affermato della Corte Edu, invocato dal ricorrente che il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c.Regno Unito e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito) secondo cui il diritto inglese vìola l’art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l’utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. (tema, poi, ulteriormente affrontato in Sez. 5 n. 11459 del 28.10.2022, dep.2023, non mass.).
Nel medesimo solco si inserisce Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Rv. 284589 – 02 che ha anch’essa affrontato, funditus, il tema, nel giungere alla conclusione che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cast., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale“, dando corso all’audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti “ai fini della gestione della procedura” (fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall’imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso, rispetto alla quale si è ribadito il principio già affermato da questa Corte nelle pronunce suindicate estendendolo alle dichiarazioni rese al curatore da un teste e dall’indagato in procedimento connesso)..].
Per approfondimenti si segnalano i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:
- https://studiolegaleramelli.it/2022/10/13/utilizzabili-nel-processo-di-bancarotta-fraudolenta-contro-limputato-le-dichiarazioni-rese-dal-prestanome-subentrato-nella-carica-e-riprodotte-nella-relazione-ex-art-33-l-f/#:~:text=%E2%80%9CLe%20dichiarazioni%20(del%20successivo%20amministratore,5%2C%20n.
- https://studiolegaleramelli.it/2022/02/10/la-relazione-del-curatore-fallimentare-e-sempre-ammissibile-come-prova-documentale-ed-utilizzabile-come-fonte-di-prova-nellambito-dei-procedimenti-per-i-reati-di-bancarotta/
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA