Bancarotta fraudolenta documentale: la Cassazione chiarisce quali condizioni devono ricorrere per l’assoluzione del prestanome.
Con la sentenza numero 9800/2025 – pronunciata il 04.03.2025, la sezione quinta penale della Corte di cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema della responsabilità penale dell’amministrazione di diritto della società il quale, a dispetto dell’acquisizione della carica formale, si disinteressa della gestione contabile dell’impresa collettiva delegandola, di fatto, ad altri soggetti occulti.
- L’imputazione e l’esito dei giudizi di merito.
Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, condannato l’imputato rinviato a giudizio per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta generica (tenuta fraudolenta dei libri e scritture contabili) di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 e 237 L.F., commesso, nella qualità di amministratore unico di una società cooperativa.
- Il ricorso per cassazione dell’imputato.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione.
Per quanto di interesse per la presente nota, con una doglianza veniva denunciato vizio di motivazione, apparente o carente, in ordine alla mancata indicazione degli elementi di fatto attestanti la consapevolezza dell’imputato, pacificamente amministratore “testa di legno” della cooperativa dichiarata insolvente, circa lo stato di irregolare tenuta delle scritture contabili.
3.La decisione della Suprema Corte.
La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la superiore doglianza difensiva per le ragioni che seguono.
3.1. L’attuale quadro della giurisprudenza di legittimità
“[……Questa Corte ha da sempre affermato che l’assunzione solo formale della carica di amministratore di una società, poi dichiarata fallita, non comporta l’automatica esenzione del soggetto che l’abbia rivestita da responsabilità per i reati di bancarotta documentale, fraudolenta o semplice, atteso che l’amministratore è il diretto destinatario dell’obbligo derivante dall’art. 2932 cod. civ. relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754).
Da qui il corollario per cui, qualora l’amministratore solo formale deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen., se viene meno a tale dovere (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133).
Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l’amministratore solo “formale”, nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato: in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27, comma 1, Cost., intesa come responsabilità per il fatto proprio e colpevole, è, infatti, necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280).
Con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “generica” di cui alla seconda parte dell’art. 216, comma 1, n. 2), L.F. – che è quella ritenuta nella sentenza impugnata – per la sussistenza del dolo – che è quello generico – non è, dunque, necessario che l’amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati sulla contabilità.
È, piuttosto, necessario che l’amministratore ‘testa di legno’ abbia abdicato ai propri obblighi pur essendosi rappresentato la significativa possibilità che i gestori di fatto della società ne alterassero fraudolentemente la contabilità, impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della fallita, e, ciononostante, abbia deciso di non esercitare i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo onde evitare che ciò accadesse.
Adesione volontaristica, nei termini anzidetti, all’eventualità di una tenuta fraudolenta della contabilità sociale da parti di altri di cui l’assunzione formale della carica costituisce un importante indizio, suscettibile di trasformarsi in prova diretta dell’elemento psicologico tipico del detto reato, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
3.2. L’applicazione dei superiori principi al caso di specie.
Di tanto dato atto, è indubbio che a tali condivisi principi la sentenza impugnata si sia attenuta, avendo ancorato il riconoscimento del dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ‘generica’ di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, L.F. ad evidenze decisive: ossia, all’essersi l’imputato, sin dall’inizio del suo mandato, consapevolmente e volontariamente disinteressato della gestione tout court della cooperativa poi dichiarata insolvente, essendo stati gli amministratori di fatto a proporgli di assumere formalmente la carica di amministratore dietro pagamento di una retribuzione.
Donde, egli non solo si è chiaramente rappresentato la significativa possibilità di una tenuta delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, ma, ciononostante, si è determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, ove lo stesso si fosse poi effettivamente verificato (in tal senso depone la lezione ermeneutica impartita dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104)..”].
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Sulla medesima questione giuridica si segnalano gli arresti giurisprudenziali annotati che seguono:
- https://studiolegaleramelli.it/2024/03/25/il-dolo-del-prestanome-nei-reati-fallimentari-non-puo-essere-automaticamente-ricavato-dallavere-percepito-un-compenso-per-lassunzione-della-carica/
- https://studiolegaleramelli.it/2025/01/10/bancarotta-semplice-documentale-risponde-anche-solo-per-colpa-il-prestanome-che-non-osserva-il-dovere-di-regolare-tenuta-della-contabilita/
ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA