Morti per annegamento due lavoratori: condannati per omicidio colposo il titolare dello stabilimento balneare ed il suo gestore.

Questo è il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione – sezione quarta penale, con la sentenza numero 10891/2025 – pronunciata il 29.01.2025 (depositata il 19.03.2025), chiamata allo scrutinio di legittimità in ordine all’individuazione della posizione di garanzia che assume il datore di lavoro – di fatto e di diritto – quando l’evento di danno si produce a causa di mansioni lavorative svolte nell’interesse di uno stabilimento  balneare con violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

  1. L’incidente sul lavoro, l’imputazione ed i giudizi di merito.

Nel caso in disamina i Giudici del doppio grado di merito avevano affermato, concordemente, la penale responsabilità dei due  giudicabili ritenuti  colpevoli dei reati di cui agli artt. 113, 589 commi 2 e 4 cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite.

Agli imputati era stato contestato che, in cooperazione tra loro, in qualità di datori di lavoro delle due vittime, in quanto, rispettivamente, legale rappresentante della società intestataria della concessione balneare e di gestore effettivo, cagionavano la morte per annegamento delle parti offese.

In particolare i due lavoratori, ospitati in un centro di accoglienza e reclutati ” in nero”, per essere addetti al trasporto via mare dei pedalò dello stabilimento balneare, in ora tarda ed  in condizioni meteo marine pericolose e nonostante l’incapacità di nuotare, cadevano in mare perdendo la vita.

  1. Il ricorso per cassazione dell’indagato.

Contro la sentenza resa dalla corte territoriale gli imputati interponevano ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di doglianza.

Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia, che l’amministratrice e legale rappresentante della società titolare della concessione balneare, sulla premessa di  non aver mai avuto alcun ruolo operativo e gestionale dello stabilimento, né di avere mai assunto i lavori e tanto meno di avergli indicato di spostare via mare i pedalò, contestava  sotto il profilo giuridico il ruolo datoriale a lei contestato e la corrispondente posizione di garanzia presupposto della sua condanna.

  1. La decisione della Suprema Corte.

La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il superiore motivo di ricorso,  per le ragioni indicate nel passaggio della motivazione di seguito riportato, che si pongono in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità:

“[……ciò premesso, deve rammentarsi che in tema di reati omissivi colposi la posizione di garanzia può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante (ex multis, Sez. 4 – , n. 57937 del 09/10/2018, Ferrari, Rv. 274774 – 01; Sez. 4 – , n. 39261 del 18/04/2019, Pg/ imputato C; Rv. 277193 – 01).

E, come già diffusamente osservato da questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri), il D.Lgs. n.81 /2008 sancisce ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 299 D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, la corresponsabilità del datore di lavoro e di colui che, pur se privo di tale investitura, ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri; Sez. 4 – ,n. 30167 del 06/04/2023, Di Rosa, Rv. 284828 – 01).

La previsione dell’art. 299 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege (Sez. 4 – , n. 2157 del 23/11/2021, Baccalini, Rv. 282568 – 01; Sez. 4, n. 49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181 – 01).

Consegue a quanto esposto che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati, riconoscendo i due ricorrenti titolari della posizione di garanzia nei confronti delle due persone offese, che, la sera dell’accaduto, stavano eseguendo una prestazione lavorativa (trasporto dei pedalò via mare) su incarico del A.A. e in favore della società che gestiva lo stabilimento, rappresentata dalla ricorrente….”].

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA