Nel caso di occultamento delle scritture contabili il reato assume natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell’attività di verifica.

Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione sezione terza penale con la sentenza numero 13517/2025 – pronunciata il 14.01.2025 (depositata il 07.04.2025), chiamata allo scrutinio di legittimità sul tema dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del reato previsto e punito dall’art. 10 d.lgs. n.74/2000.

 

  1. L’imputazione ed i giudizi di merito.

Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio  per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, al fine di evadere le imposte sui  redditi  o  sul valore  aggiunto,  quale  legale  rappresentante  della società [omissis] srl, occultava o    comunque distruggeva le scritture contabili e i documenti dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

  1. Il ricorso per cassazione.

La difesa dell’indagato interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione il primo dei quali fondato sull’eccezione della maturata prescrizione del reato tributario in parola prima della pronuncia della sentenza resa dalla Corte territoriale che aveva confermato quella di condanna inflitta dal Tribunale.

  1. La decisione della Suprema Corte.

Il Collegio del diritto ha ritenuto infondato il superiore motivo di ricorso, dando continuità al consolidato principio che segue:

“[………..secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, il reato di cui ali’ art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l’occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l’obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell’inizio di detto accertamento (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021 , Narcisi, Rv. 282340 – 01; Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, Festa, Rv. 282340 – 01; Sez. 3, n. 44510 del 11/09/2024, Presutti, non mass.; Sez. 3, n. 41422 del 17/09/2024, Stabilini, non mass.; Sez. 3, n. 33284 del 09/07/2024, Rocca, non mass.; Sez. 7, n. 29472 del 21/06/2024, Valeri, non mass.….]

In riferimento allo stesso delitto tributario segnalo che nell’ipotesi di distruzione delle scritture contabili è data possibilità di ritenere il reato istantaneo e non permanente facendo retroagire la data di consumazione dell’illecito penale.

La relativa circostanza deve formare oggetto di specifica allegazione e di prova conforme da parte della difesa dell’imputato.

Sul punto segnalo il precedente giurisprudenziale annotato: https://studiolegaleramelli.it/2023/01/19/art-10-d-lgs-n-74-2000-la-cassazione-torna-a-precisare-come-opera-il-diverso-regime-della-decorrenza-della-prescrizione-tra-la-condotta-di-occultamento-e-quella-di-distruzione-delle-scritture-contabil/

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA