E’ illegittimo l’aumento di pena per la continuazione fallimentare se il fatto di bancarotta patrimoniale si è realizzato con più azioni di distrazione in danno della stessa società.

E’ il principio di diritto ribadito con la sentenza numero 14560/2025 (udienza 11.02.2025) – data di deposito 14.04.2025, resa dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale, che ha affrontato il tema giuridico del perimetro applicativo della cosiddetta “continuazione fallimentare” prevista dall’art.219, comma 2, n.1, legge fallimentare, con particolare riferimento al caso di un’unica contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cui consumazione si manifesta con plurimi atti distrattivi in danno del medesimo ceto creditorio.

 

  1. L’imputazione ed il doppio grado di merito.

La Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa in primo grado dal tribunale cittadino che aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

  1. Il ricorso per cassazione.

Contro la sentenza di appello interponeva ricorso per cassazione l’imputato lamentando, per quanto di interesse per la presente nota, anche l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 219, comma 2, n.1, r.d. 267/1942 e 64 cod. pen.

In sintesi, ha sostenuto la difesa con il ricorso di legittimità, che le condotte di distrazione contestate nel capo di imputazione erano da considerarsi omogenee e che, pertanto, integrando un unico reato, non avrebbero dovuto comportare un aumento di pena per ciascuna di esse come avevano ritenuto il Tribunale e la Corte di territoriale.

Era quindi da considerare errata la duplice irrogazione di pena per le condotte di distrazione riportate nel capo di imputazione, dovendo applicarsi l’aumento previsto dall’art. 219, comma 2, r.d. 267/1942 solo in caso di fatti diversi (distrazione, dissipazione, occultamento) e non nell’ipotesi (ricorrente nella specie) di condotte omogenee (più episodi di distrazione).

  1. La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.

La Suprema Corte, dando seguito alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione giuridica in disamina, ha ritenuto fondata la superiore doglianza per le ragioni che seguono:

[…..È pacifico che l’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., non preveda una circostanza aggravante, ma detti, per i reati fallimentari, una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen. (Sez. U,  n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665-01).

Orbene, come più volte ribadito, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è esclusa la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all’art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell’ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep.2020,  Rv.  278156-01; confronta,   negli stessi termini: Sez. 5, n. 41539   del 10/10/ 2024, Rv. 287170-01 e Sez. 5, n. 13382 del 03/11/ 2020, dep. 2021, Rv. 281031-01; confronta, in termini analoghi: Sez. 5, n. 17799 del 01/04/ 2022, Rv. 283253-02, che tuttavia precisa che «si ha concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano ad oggetto beni specifici differenti»).

Nella specie, trattasi di episodi omogenei, caduti su beni analoghi e, per quanto si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, coevi: sicché deve ritenersi che illegittimamente i fatti siano stati ritenuti integrare più reati, piuttosto che un reato a condotta plurima].

Sull’istituto della continuazione fallimentare segnalo i seguenti arresti giurisprudenziali annotati:

https://studiolegaleramelli.it/2024/02/14/la-continuazione-fallimentare-opera-solo-se-i-diversi-fatti-di-bancarotta-si-riferiscono-alla-medesima-procedura-concorsuale/

https://studiolegaleramelli.it/2024/10/01/la-cassazione-annulla-la-sentenza-che-nella-determinazione-della-pena-finale-per-piu-fatti-di-bancarotta-non-applica-le-regole-della-continuazione-fallimentare/

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA