Indebita compensazione: non può essere escluso il dolo dell’amministratore della società se i crediti inesistenti si riferiscono al ramo di azienda acquistato da altro Ente.
E’ il principio di diritto enunciato con la sentenza numero 15472/2025 del 03.12.2024 (data di deposito 18.04.2025), resa dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, che ha affrontato il tema giuridico della sussistenza dell’elemento psicologico del delitto tributario di indebita compensazione nel caso in cui l’amministratore e legale rappresentante della società rinviato a giudizio, eccepisca l’inconsapevolezza dell’illecito per mancata conoscenza del dato contabile presente nel ramo di azienda acquistato da altra persona giuridica.
- L’imputazione e le conformi decisioni di merito.
La Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa in primo grado dal tribunale cittadino che aveva condannato l’imputata alla pena ritenuta di giustizia per il reato previsto e punito dall’art.10 quater d.lgs. n.74/2000.
In particolare i giudici del doppio grado di merito avevano ritenuto fondata l’imputazione elevata a carico della giudicabile a seguito di una verifica fiscale svolta nel 2018 dall’Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate che aveva consentito di accertare come la società della quale la giudicabile risultava legale rappresentante dal 2012 fino al 2017, avesse compensato debiti contributivi e tributari con crediti di imposta – rivelatisi inesistenti – relativi a incentivi per la ricerca scientifica riconosciuti dal MIUR, per un totale di circa un milione di euro.
- Il ricorso per cassazione.
Contro la sentenza di appello interponeva ricorso per cassazione l’imputata articolando plurimi motivi di impugnazione.
Per quanto di interesse per la presente nota, la ricorrente lamentava il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla richiesta difensiva di riqualificare i fatti nell’ipotesi di cui al comma 1 e non comma 2 dell’art. 10 quater del d.lgs. n.74 del 2000 (quindi, crediti non spettanti in luogo di quelli inesistenti, con significativa mitigazione del trattamento sanzionatorio) in ragione dell’atteggiamento psicologico dell’imputata, subentrata nei rapporti, anche contabili, spettanti ad altra società già titolare del ramo di azienda alienato dalla cui contabilità erano emersi gli illeciti fiscali, circostanza questa tale da escludere il dolo, quanto meno in termini di piena consapevolezza dell’inesistenza del credito compensato.
- La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.
La Suprema corte, ha ritenuto manifestamente infondata la superiore doglianza per le ragioni che seguono:
[…..Tale credito di imposta, alla luce degli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, che non hanno trovato alcuna seria smentita ex adverso, è risultato del tutto inesistente (e non semplicemente non spettante), per cui legittimamente è stato ritenuto configurabile a carico dell’imputata, in ragione della sua veste di legale rappresentante della società, il delitto di cui all’art. 10 quater, comma 2, del d. lgs. n. 74 del 2000, avendo inoltre i giudici di appello, che invero non hanno mancato di confrontarsi con le obiezioni difensive, rimarcato l’irrilevanza del fatto che l’imputata abbia agito dopo aver acquistato un ramo di azienda, trattandosi di un operazione che non poteva certo valere a esonerarla dal dovere di verificare in modo puntuale tutti i rapporti nei quali stava subentrando, prima di procedere alla dichiarazione dei redditi, mentre la ripetitività delle indebite compensazioni risulta sintomatica della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, dovendosi in ogni caso ribadire (cfr. in termini Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep.2019, Rv. 275833 – 02) che, in tema di reato di cui all’art. 10 quater del d. lgs n. 74 del 2000, sotto il profilo soggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice
rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il Fisco].
Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA