Omicidio colposo per l’infermiere del triage che sottovaluta i sintomi del paziente presentatosi al Pronto Soccorso assegnandogli erroneamente un codice non urgente.

E’ il principio di diritto enunciato con la sentenza numero 15076/2025 del 12.02.2024 (data di deposito 16.04.2025), resa dalla Corte di cassazione – sezione quarta penale, che ha affrontato il tema giuridico della responsabilità penale dell’infermiere in servizio presso il pronto soccorso a seguito del decesso del paziente conseguente all’errata valutazione del quadro clinico eseguita in sede di triage.

La sentenza è di particolare interesse per gli operatori di diritto che si occupano della responsabilità penale dei professionisti sanitari perché affronta tutti i temi ricorrenti nei giudizi penali a carico del personale medico e paramedico, e segnatamente:

  • L’importanza del rispetto delle linee guida nella valutazione dell’operato adeguato dell’imputato;
  • La valutazione della gravità della colpa;
  • La definizione del perimetro della posizione di garanzia che assume l’infermiere professionale;
  • Il nesso di causalità tra la colpa omissiva e l’evento morte secondo le regole del  giudizio controfattuale.

La contestazione penale elevata nei confronti della professionista.

L’infermiera professionale impiegata presso il locale nosocomio era stata rinviata a giudizio per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. (omicidio colposo) per aver omesso di valutare correttamente la gravità del quadro clinico di soggetto asmatico, nel momento di ingresso al P.S., attribuendole così un codice di accesso di colore verde, circostanza che determinò un ritardo nell’intervento medico, causa della morte della paziente per arresto cardio-respiratorio dovuto ad “insufficienza respiratoria acuta da attacco asmatico di tipo 2”, probabilmente scatenata da una crisi allergica dovuta all’assunzione di alcuni alimenti.

 

  1. L’istruttoria dibattimentale e la decisione dei giudici di merito.

Dalla lettura della sentenza in commento emerge che secondo la concorde valutazione dei giudici del merito fondata sugli esiti delle consulenze tecniche svolte dalle parti processuali,  imputata aveva omesso di attenersi alle linee-guida nella valutazione di triage effettuata sulla paziente  avendo indicato nella relativa scheda soltanto alcuni dei parametri previsti, sottovalutando il grave stato di insufficienza respiratoria in cui versava la paziente e basandosi unicamente sulla rilevazione di un positivo valore di ossigenazione del sangue (dato scarsamente rilevante nel caso di specie).

In particolare, la prevenuta aveva omesso di includere una descrizione delle condizioni fisiche della donna (rese note dai suoi familiari nonché confermate da una teste casualmente presente sul posto): ciò sarebbe stato fondamentale per assegnare un codice di maggiore gravità, consentendo al medico di intervenire anticipatamente ed evitare il decorso della crisi respiratoria in atto.

Va altresì osservato, che la Corte d’appello, nel disattendere l’impugnazione interposta contro la sentenza di primo grado, pur dichiarando l’intervenuta prescrizione del reato, riteneva per la conferma della responsabilità civile che se l’imputata avesse monitorato le condizioni della paziente, avrebbe sicuramente rilevato il peggioramento delle stesse e allertato di conseguenza il personale medico.

In conclusione, il Collegio di secondo grado, aveva ritenuto responsabile l’imputata per aver agito con negligenza e imperizia, consistenti nell’aver compilato la scheda di triage in modo scorretto e incompleto, circostanza che impediva un intervento medico tempestivo e un anticipo nella somministrazione della terapia, che avrebbero evitato il decesso della paziente.

  1. Il ricorso per cassazione.

Contro la sentenza di appello interponevano ricorso per cassazione ai fini civilistici l’imputata e la ASL condannata in solido con la prima al risarcimento del danno  articolando plurimi motivi di impugnazione.

Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che i ricorrenti, con comune doglianza, denunciavano violazione degli artt. 43, primo comma e 590 sexies cod. pen e delle Linee Guida pubblicate nella Conferenza Stato – Regioni del 25 ottobre 2001, quale precetto integrativo della norma penale.

Invero, secondo i ricorrenti, la Corte di appello aveva affermato la responsabilità dell’imputata sulla base di un’erronea applicazione della disciplina in materia di triage.

L’esame della scheda compilata dall’infermiera dimostrava che la stessa, nell’attribuzione del codice, aveva seguito le linee guida previste in presenza di paziente con difficoltà respiratoria.

La sentenza impugnata aveva quindi errato nell’individuare la regola o il criterio di diligenza professionale violati dalla giudicabile o le norme che aveva omesso di osservare. I dati anamnestici omessi (quali difficoltà di movimento e tempo trascorso dall’inizio dell’attacco asmatico), che secondo i giudici di merito renderebbero tale scheda incompleta, non sono inclusi tra quelli rilevanti in base alla disciplina applicabile.

Trattandosi di valutazione infermieristica, l’imputata non era tenuta a formulare una diagnosi ed in riferimento alle mansioni concretamente esigibili  si era correttamente limitata a descrivere il quadro dei sintomi da essa rilevati e riferiti dalla paziente nonché previamente selezionati secondo il format della scheda.

Con altro motivo di censura veniva posta in dubbio la cronologia degli eventi come ricostruita dai giudicanti e la sussistenza del rapporto eziologico tra la omissione contestata e l’evento morte.

 

  1. La decisione della Cassazione e i principi di diritto.

La Suprema corte, ha ritenuto infondata la superiore doglianza per le ragioni che seguono.

 

3.1. Il mancato rispetto delle linee guida.

[…..Ciò posto, il percorso motivazionale della sentenza impugnata, aderendo all’iter logico seguito dalla sentenza di primo grado, argomenta in modo congruo ed esaustivo in relazione alla necessità che la [l’imputata]compilasse la scheda di triage in maniera più accurata, dando conto delle effettive condizioni della [la paziente] all’arrivo e includendo ulteriori informazioni, quali epoca di insorgenza dell’attacco asmatico, eventuali allergie e patologie pregresse nonché dati relativi a cibi o farmaci assunti che avrebbero potuto rendere chiara l’eziologia del disturbo.

La annotazione dello stato della paziente al momento dell’arrivo e l’acquisizione di informazioni più precise  avrebbero infatti depotenziato la rilevanza del positivo parametro relativo all’ossigenazione del sangue, evidenziando invece la chiara gravità della situazione.

E’ invero pacifico (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado) che la  [la paziente] soffriva, fin da bambina, di un’asma bronchiale di tipo allergico.

La Corte di merito ha quindi motivatamente accolto la tesi dei consulenti del PM, i quali hanno concluso per l’univoca riferibilità del decesso ad “arresto cardio-respiratorio causato da insufficienza respiratoria acuta conseguente ad un attacco asmatico di tipo 2”, causato con ogni probabilità dalla ingestione, durante la cena, di sughi pronti che contengono solfiti, sostanze fortemente allergizzanti.

La Corte territoriale ha valorizzato, in proposito, anche le risultanze della testimonianza resa alla infermiera    la quale aveva riferito che, in caso di asma, il triagista assume informazioni circa il fatto se si tratti o meno di paziente allergico : sul  punto, non si coglie il lamentato travisamento, posto che la stessa parte ricorrente riporta il contenuto della deposizione, in cui la precisa che in caso di asma si acquisiscono informazioni circa la tipologia di asma, ribadendo che si tratta di una raccolta di informazioni senza alcuna finalità di diagnosi.

 

3.2. La gravità della colpa.

[……Escluso l’avvenuto rispetto delle linee guida, va altresì rimarcata la gravità della condotta colposa della ricorrente, in quanto caratterizzata da sottovalutazione delle condizioni della paziente e dalla omissione del dovere di monitoraggio che, qualora osservato, avrebbe permesso di avvisare il personale  medico  dell’aggravarsi  delle  condizioni  della  paziente  e  dellanecessità di intervenire immediatamente.

Va invero ribadito che, secondo principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità, l’infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, gravando sullo stesso un obbligo di assistenza effettiva e continuativa del  soggetto ricoverato, atta a fornire tempestivamente al medico di guardia un quadro preciso delle condizioni  cliniche ed orientarlo  verso  le più adeguate  scelte terapeutiche (Sez. 4, n. 21449 del 25/05/2022, dep. 2022, Rv. 283315).

Il dovere di monitorare la stabilità delle condizioni dei pazienti presenti rientra, pertanto, tra gli obblighi specifici del personale infermieristico di pronto soccorso, il quale, nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di emergenza, idonee a pregiudicare la salvaguardia del bene tutelato, ha l’obbligo di allertare i sanitari in servizio, anche in altri reparti dell’ospedale, al fine di consentirne l’intervento in supporto (Sez. 4, n. 11601 del 01/10/2014 – dep. 2015, Romero Fresneda e altro, Rv. 262702).

I giudici di merito, facendo corretta applicazione del predetti principi, hanno sottolineato che la  [l’imputata]dopo aver attribuito  il codice di colore verde  (il quale fa riferimento ad una situazione poco critica, che consente la differibilità dell’intervento) non aveva continuato a monitorare la [la paziente]    omettendo così di aggiornare idati relativi a ossigenazione del sangue e frequenza cardiaca.

Sul punto, i consulenti del P.M. avevano illustrato la necessità di un continuo monitoraggio nelle prime ore di insorgenza di un attacco asmatico al fine di effettuare prontamente un’emogasanalisi.

Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici del merito non attribuiscono autonomia valutativa e diagnostica all’infermiera, tenendo ben salda la distinzione tra le competenze del personale infermieristico e quelle del personale medico, ma ribadiscono l’obbligo di protezione ex lege per l’infermiere, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute deve tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità  (Sez. 4, n. 39256 del 29/03/2019, Rv. 277192 – 01)….].

 

3.3. La sussistenza del nesso di causalità valutato in termini controfattuali.

[….Orbene,  la  Corte  distrettuale ha adeguatamente effettuato il  giudizio controfattuale in ordine alla portata salvifica del comportamento alternativo diligente, valorizzando  i dati emersi dalle conclusioni di tutti i consulenti interpellati.

In particolare, ha compiutamente argomentato che la condotta dell’imputata si poneva in diretto rapporto causale con il decesso di [la paziente]   nella specie, l’incompleta compilazione della scheda di triage e la mancanza di un successivo monitoraggio dei parametri vitali, utili a fornire al medico in tempi rapidi un quadro delle condizioni cliniche della paziente, hanno impedito una tempestiva somministrazione della terapia necessaria

A fronte di detta compiuta motivazione non è contestabile l’efficienza causale, rispetto all’evento morte, attribuibile alla condotta omissiva dell’imputata.

La Corte territoriale ha invero osservato che l’assegnazione di un corretto codice di priorità, la segnalazione delle condizioni fisiche e della possibile natura allergica dell’attacco non avrebbe indotto il medico a visitare la paziente secondo il criterio di “differibilità” proprio del codice assegnato.

In particolare, il Collegio ha considerato che i consulenti tecnici avevano chiarito che il  – dr. omissis – aveva intrapreso immediatamente il corretto percorso diagnostico e   terapeutico senza,  però, riuscire ad evitare l’evento, essendo gli arresti respiratorio e cardiaco sopravvenuti prima dei quindici minuti necessari a consentire che i farmaci iniziassero a produrre il loro effetto…].

Sulla posizione di garanzia che assume il personale infermieristico si segnalano la seguenti note a sentenza:

(i) https://studiolegaleramelli.it/2018/01/16/responsabilita-penale-e-posizione-di-garanzia-dellinfermiere-garante-di-unarea-di-rischio-diversa-da-quella-governata-dal-medico/

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2022/05/26/lo-stato-dellarte-della-responsabilita-penale-multidisciplinare-chirurgo-infermiere-in-un-caso-di-omicidio-colposo/

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA