Omesso versamento Iva: nessun esonero di responsabilità per il ragioniere prestanome che conosce le vicende societarie.

Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione sezione terza penale con la sentenza numero 14109/2025 – pronunciata il 12.11.2025 (depositata il 10.04.2025), chiamata allo scrutinio di legittimità sul tema dell’elemento psicologico del reato tributario di omesso versamento dell’Iva, con particolare riferimento alla posizione dell’amministratore di diritto che assume la carica solo da un punto vista formale, trattandosi di impresa gestita da un dominus occulto.

La sentenza in commento ponendosi nel solco della dominante giurisprudenza di legittimità ha ricordato quanto segue:

  • L’amministratore di diritto risponde del reato previsto e punito dall’art.10 ter d.lgs. n.74/2000 al pari ed in concorso con l’amministratore di fatto.
  • Il reato è punito a titolo di dolo generico: non è pertanto necessarie da parte del PM dimostrare il dolo di evasione, vale a dire la specifica finalità dell’agente di evadere le imposte o favorire/agevolare  l’evasione di terzi.
  • La responsabilità penale dell’amministratore di diritto deriva dalla posizione di garanzia ritagliata dall’art. 2392 cod. civ., in forza della quale l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.
  1. L’imputazione ed i giudizi di merito.

Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputata rinviata a giudizio  per il reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, nella qualità di legale rappresentante pro – tempore di una società cooperativa, condannandola alla pena ritenuta di giustizia e disponendo nei suoi confronti la confisca per equivalente dell’imposta indiretta non versata, costituente il profitto del reato tributario.

 

  1. Il ricorso per cassazione dell’imputata.

La difesa dell’imputata interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione.

Per quanto di interesse per la presente nota, si segnala che con una doglianza veniva eccepita l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato in capo alla giudicabile, tenuto conto che nella motivazione della sentenza impugnata non risultavano individuati elementi concretamente indicativi del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice prevista e punita dall’art. 10 ter d.lgs. n.74/2000.

  1. La decisione della Suprema Corte ed i principi di diritto.

Il Collegio del diritto ha ritenuto infondato il superiore motivo di ricorso, dando continuità ad un principio consolidato nella stabile ermeneusi di legittimità, come dimostrato dai richiami ai conformi arresti giurisprudenziali.

 

3.1. Il quadro giurisprudenziale di riferimento.

 […E’ peraltro consolidato l’orientamento, che il Collegio condivide, secondo cui l’amministratore di diritto risponde, al pari dell’amministratore di fatto, dei reati tributari, tra cui, come nel caso in esame, quello di cui all’art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723-01; Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Gagliotta, Rv. 266757 – 01).

Si rammenta che il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell’operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 cod. civ., in forza della quale l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi (cfr. Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018 Rv. 273939 — 02; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006 – dep. 04/07/2006, Furini, Rv. 234474).

 

3.2. L’applicazione dei superiori principi al alla fattispecie concreta.

[…Nel caso di specie, la Corte di appello ha comunque focalizzato le ragioni della condanna precisando che la ricorrente, legale rappresentante pro-tempore della “omissis Coop”, aveva omesso di vigilare e impedire l’evento che costituisce l’addebito mossole.

Ed appare supportata sul piano logico la considerazione che, essendo ella ragioniera, per esperienza lavorativa pregressa essendosi occupata delle gare e dell’ufficio commerciale presso il consorzio [omissis] di cui era stata dipendente seguendone anche gli aspetti legali, e quindi per competenze specifiche, pienamente in grado di intendere la situazione e di valutarne le implicazioni.

Va aggiunto che il delitto necessita della componente del dolo generico, non essendo richiesta la finalità specifica di evadere le imposte o consentire l’evasione a terzi (Così sin pronuncia delle Sezioni Unite , n. 37424 del 28.3.2013, Romano, rv. 255758).

Mentre, invero, molte delle condotte penalmente sanzionate dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà illecita non emerge in alcun modo dal testo del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter per la commissione del reato, basta, dunque, la coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato…..].

Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA